Nuovi obblighi comunicativi Super-sismabonus: tutto ciò che c’è da sapere

Dalla pubblicazione delle FAQ sul PNCS emergono nuovi dettagli, mentre si aprono dubbi sull’operatività dei termini fissati dal DPCM in caso di assenza di SAL

di Cristian Angeli - 03/10/2024

La discrepanza con il DPCM

In questi giorni, inoltre, il settore è stato scombussolato da un dettaglio inaspettato del DPCM. Nonostante, infatti, il DL 39/2024 che detto decreto va a definire sia chiaro nel legare i nuovi obblighi comunicativi alla fruizione del Superbonus, riferendosi esplicitamente agli “interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020”, l’Allegato 2 del DPCM contenente le linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS menziona per ben 2 volte anche un’ulteriore fonte normativa, vale a dire l’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta della norma che regola il Sismabonus nella sua versione ordinaria, non maggiorata cioè dal Superbonus. Nel dettaglio, il DPCM la cita nello spiegare che l’accesso al PNCS è consentito ai professionisti incaricati delle diverse fasi degli interventi antisismici agevolabili con Superbonus e Sismabonus, nonché nel momento in cui prevede che il direttore dei lavori debba specificare nella sua scheda quale dei due tipi di agevolazione riguarda.

Ebbene, dalle FAQ sembra invece che chi ha fruito del Sismabonus ordinario non debba adempiere al nuovo obbligo comunicativo. In queste, infatti, si legge che “il Portale non riguarda il Sismabonus ordinario poiché è in linea con il Dm n. 329 del 2020 di modifica del Dm 58 del 2017 che riguarda il Sismabonus al 110%”. Insomma, le FAQ della piattaforma sono più coerenti con il DL 39/2024 (che come detto menziona solo il Superbonus) di un DPCM emanato dall’Esecutivo, che però è la fonte normativa cui bisogna affidarsi.

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