Il nuovo Superbonus 110% dopo il Semplificazioni-bis
Il Senato ha votato la fiducia alla legge di conversione del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) che andrà in Gazzetta Ufficiale tra oggi e domani rendendo effettive le modifiche al superbonus 110%
Con il voto di fiducia da parte del Senato, è prevista tra oggi e domani la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) che renderà operative le ultime modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l'obiettivo di semplificare l'accesso al superbonus 110%.
Semplificazioni-bis: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato
Insieme alla Legge di conversione arriverà in Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato del Decreto-Legge che contiene nella Parte II, al Capo VII del Titolo I gli articoli 33 e 33-bis rubricati, rispettivamente “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana” e “Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il testo definitivo dei citati articoli 33 e 33-bis coordinati con la legge di conversione sono rilevabili:
- nel testo a fronte predisposto dalla Camera dei Deputati e in cui nella colonna di sinistra è riportato il testo originario del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 e nella colonna di destra quello con le modifiche introdotte da Camera;
- nel testo del ddl n. 2332 predisposto e approvato senza modifiche da parte del Senato.
Entriamo adesso nel dettaglio di tutte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali del 110%.
Semplificazioni-bis: l’articolo 33
Con l’articolo 33, rimaneggiato nel passaggio parlamentare, vengono introdotte alcune modifiche al cosiddetto Superbonus 110% e, nel dettaglio, con il comma 1, si introducono alcune modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico:
- si ammettono al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento antisismico e che non siano già stati richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell'art. 119 (novella operata al comma 4 dell'art.119);
- si introduce per alcuni soggetti in possesso di specifici
requisiti un nuovo criterio per la determinazione del limite di
spesa ammesso al Superbonus per le singole unità
immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il
rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie
media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal
Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo
120-sexiesdecies del D.Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti
richiesti ai predetti soggetti sono i seguenti:
- devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- si riscrive quindi il comma 13-ter come segue:
"Gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi predetti la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".
Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 13-quater che così recita: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".
Con il comma 2, si prevede che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti.
Il comma 3 rimodula la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, incrementandolo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
Con il comma 4 si disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b).
Semplificazioni-bis: l’articolo 33-bis
L’articolo 33-bis, inserito nel corso della conversione in legge modifica in più punti la disciplina del superbonus. Nello specifico:
Lettera a): modificando il comma 3 del citato articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza52 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.
Lettera b): introduce il nuovo comma 5-bis in tema di decadenza delle agevolazioni in caso di violazioni della disciplina in materia di superbonus. Nello specifico stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione rilevata. Inoltre si dispone che qualora le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Lettera c): introduce sia il comma 10-bis, con il quale si prevede che in caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza53 è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita, (in luogo dei 18 mesi previgenti), sia il comma 10-ter il quale stabilisce che il sisma bonus si applica all'acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus54 ed il termine per alienare l'immobile è di 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (al posto dei 18 mesi disposti dalla norma precedente).
Lettera d): introduce il nuovo comma 13-quater con cui si prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera55, nella comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è richiesta la sola descrizione dell'intervento; in caso di varianti in corso d'opera queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e non è richiesta, a conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività.
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