Obbligo BIM negli appalti pubblici: il MIT su soglie e procedure già avviate

Con il Correttivo al Codice Appalti sono cambiate le soglie ed è stata prevista una disciplina per il transitorio. A spiegarlo è il supporto giuridico in un interessante parere

di Redazione tecnica - 28/03/2025

Uno dei punti più spinosi per le Amministrazioni in ambito di affidamenti pubblici è l’obbligo di progettazione BIM dal 1° gennaio 2025 previsto dall'art. 43 d. Lgs. n. 36/2023 per importi a base di gara superiori alle soglie indicate nella norma.

Obbligo BIM: il MIT sulle novità del Correttivo al Codice Appalti

In particolare, a destare dubbi è il criterio di applicazione dell'obbligo per procedure "a cavallo" tra 2024 e 2025, come dimostra il quesito proposto al Supporto Giuridico del MIT da parte di una Stazione Appaltante. In particolare, la SA ha chiesto se per appaltare i lavori sulla base di un progetto esecutivo non redatto in BIM fosse sufficiente l'approvazione del progetto da porre a base della successiva gara entro il 31 dicembre 2024, oppure se entro il 31 dicembre 2024 fosse necessario indire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Nelle more della risposta, è intervenuta anche l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 209/2024, il c.d. “Correttivo al Codice Appalti”, che ha modificato anche l’art. 43, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le nuove soglie e la disciplina transitoria

Proprio per questo, nel parere del 27 febbraio 2025, n. 3131, il MIT ha sottolineato come l’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1) del d.Lgs. n. 209/2024 abbia apportato le seguenti modifiche:

  • innalzamento della soglia sopra la quale scatta l’obbligo di utilizzo del BIM a partire dal 1° gennaio 2025;
  • introduzione di una norma transitoria che si collega alla data di entrata in vigore del Correttivo.

Scendendo nel dettaglio, adesso per l’applicazione dell’obbligo di utilizzo del BIM sono previste le seguenti soglie:

  • a 2 milioni di euro  per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti;
  • quella indicata all'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali.

Inoltre il Correttivo ha introdotto una norma transitoria che esclude dall’obbligo di adozione del BIM i procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (quindi il 31 dicembre 2024), per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7 (art. 225 bis, comma 2, inserito dall’art. 70 del D.Lgs. 209/2024).

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