Offerta anomala: verifica sempre a carico della Stazione Appaltante

Nel caso in cui il giudice amministrativo riconosca una decisione illogica, immotivata o arbitraria da parte dell'Amministrazione, può solo disporre la riedizione del sub-procedimento

di Redazione tecnica - 24/03/2025

La valutazione di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o frutto di travisamento dei fatti. Ciò significa che in caso di contenzioso sul sub-procedimento, il controllo del giudice non può tradursi in una nuova valutazione tecnica, ma deve limitarsi a verificare se la decisione della stazione appaltante sia logicamente motivata e immune da vizi macroscopici.

Nel caso in cui ravvisi un’illegittimità nell’operato della SA, il giudice deve limitarsi a disporre una riedizione del potere di verifica da parte dell’Amministrazione, sempre nel rispetto del principio del “one shot temperato”.

Verifica anomalia dell'offerta: i limiti del potere del giudice

Ribadisce il limite del ruolo della G.A. il Consiglio di Stato, accogliendo in appello, con la sentenza del 31 dicembre 2024 n. 10542 il ricorso presentato dall’originaria aggiudicataria di un appalto integrato, la cui aggiudicazione era stata revocata dal TAR sul presupposto di un’errata verifica dell’anomalia dell’offerta da parte della SA.

Secondo Palazzo Spada, questa decisione trascendeva i limiti del controllo giurisdizionale, sfociando in un eccesso di potere, in quanto il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nel subprocedimento di verifica, andando oltre il riconoscimento dell’illogicità manifesta della decisione presa dall’Amministrazione.

Ed è qui che entra in gioco il cosiddetto principio del "one shot temperato", adottato dalla giurisprudenza per bilanciare la tutela giurisdizionale del privato con la continuità del potere amministrativo. Secondo questo principio, dopo l’annullamento di un atto discrezionale da parte del giudice amministrativo, la pubblica amministrazione può riesaminare la questione una sola volta, sollevando tutti i motivi che ritiene rilevanti, senza poter poi adottare nuovi provvedimenti sfavorevoli su aspetti non ancora esaminati.

Offerta anomala: la valutazione discrezionale della SA

Ricorda Palazzo Spada che la valutazione di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o frutto di travisamento dei fatti”.

Ciò significa che il controllo del giudice non può tradursi in una nuova valutazione tecnica, ma deve limitarsi a verificare se la decisione della stazione appaltante sia logicamente motivata e immune da vizi macroscopici.

Nel caso specifico, il TAR aveva ritenuto insufficiente la motivazione della verifica di anomalia, ma invece di ordinare una nuova valutazione, aveva direttamente disposto l’aggiudicazione al secondo classificato, sostituendosi alla stazione appaltante. In particolare, sottolinea il Consiglio, non compete al giudice amministrativo decidere chi debba conseguire l’aggiudicazione di una commessa pubblica, potendo solo verificare se l’Amministrazione abbia ben o mal valutato la congruità dell’offerta dell’aggiudicatario.

No a decisioni immotivate o illogiche

Un altro punto chiave della sentenza riguarda la motivazione insufficiente fornita dalla stazione appaltante nella verifica dell’anomalia dell’offerta. Il Consiglio di Stato ha infatti riscontrato che la verifica di anomalia non aveva adeguatamente chiarito le ragioni per cui l’offerta dell’aggiudicatario potesse ritenersi sostenibile nonostante le giustificazioni fornite non potessero ritenersi congrue in relazione al costo della manodopera e al numero effettivo di lavoratori impiegati, né rispetto agli elementi economici e tecnici presentati dall’aggiudicatario.

Alla luce di queste considerazioni, i giudici hanno accolto l’appello e annullato la sentenza del TAR, ritenendola viziata da un eccesso di potere giurisdizionale. Inoltre, tenendo conto delle carenze istruttorie della verifica di anomalia, hanno imposto alla stazione appaltante di riaprire il sub-procedimento e fornire una motivazione più chiara e dettagliata sulla base del principio del “one shot temperato”.

 

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