Offerta tecnica: l'applicazione del principio di equivalenza

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, garantendo imparzialità, buon andamento e massima partecipazione alle gare

di Redazione tecnica - 17/01/2025

Il principio di equivalenza, introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore europeo tramite la Direttiva 2014/24/UE e recepito nel Codice Appalti (d.Lgs. n. 36/2023), rappresenta una garanzia fondamentale di trasparenza e concorrenza. Esso consente alle stazioni appaltanti di accettare soluzioni alternative che soddisfano i requisiti richiesti, purché equivalenti in termini funzionali e prestazionali.

Tale principio permea ogni aspetto della disciplina degli appalti pubblici: ammettere alla comparazione prodotti, aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, infatti, soddisfa la logica del risultato e risponde ai canoni di imparzialità e buon andamento, implementando la massima partecipazione alle pubbliche gare.

Offerta tecnica: come e quando si applica il principio di equivalenza?

A ricordarlo è il TAR Lombardia con la sentenza del 13 dicembre 2024, n. 994, accogliendo il ricorso di un OE contro l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente, a cui era seguita la stipula del contratto per la fornitura di un prodotto.

Nel caso analizzato, la stazione appaltante aveva richiesto specifici prodotti per una fornitura, stabilendo nella lex specialis dei requisiti tecnici minimi. Tuttavia, il ricorrente ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che l’offerta dell'aggiudicataria non rispettava tali requisiti e che non era stato applicato correttamente il principio di equivalenza.

Il principio di equivalenza: fondamenti normativi e applicazioni

Nel valutare la questione, i giudici hanno evidenziato che, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le specifiche tecniche non devono costituire ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

L'Allegato II.5 del Codice Appalti precisa che:

  • le specifiche tecniche devono essere formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali, o facendo riferimento a standard tecnici, sempre accompagnati dall’espressione "o equivalente".
  • l’equivalenza deve essere dimostrata dal concorrente tramite mezzi appropriati, come certificazioni o documentazioni tecniche.

La giurisprudenza, oramai da anni, afferma che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde:

  • da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica;
  • dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Equivalenza prodotti: l'aggiudicazione va adeguatamente motivata

Punto chiave della sentenza, la carenza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione. Il Codice Appalti impone alle stazioni appaltanti di motivare chiaramente:

  • l’idoneità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche
  • le ragioni della scelta in caso di ammissione di prodotti equivalenti.

Nel caso esaminato, la stazione appaltante si è limitata a una motivazione generica, omettendo qualsiasi analisi puntuale dell’equivalenza dei prodotti. Questo approccio, secondo il TAR, ha compromesso la validità del provvedimento, violando i principi di trasparenza e imparzialità.

In particolare, spiega il TAR:

  • la lex specialis deve chiarire se i requisiti minimi siano "strutturali" o "funzionali". Solo per i requisiti funzionali il principio di equivalenza può essere applicato.
  • la stazione appaltante non ha motivato adeguatamente l’equivalenza del prodotto aggiudicatario, violando così l’obbligo di motivazione imposto dal Codice.

Il ricorso è stato quindi accolto, con coseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione e del contratto stipultato,  poiché privo di una motivazione sufficiente a dimostrare che il prodotto offerto soddisfacesse i requisiti richiesti.

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