Offerta tecnica: responsabilità dell'operatore economico
Il Consiglio di Stato: diligenza e autoresponsabilità nella lettura del capitolato di gara
Offerta tecnica di gara: l’errata compilazione del modello fac-simile può compromettere l’esito della procedura? Si tratta di una questione interessante sotto il profilo del principio di affidamento e di autoresponsabilità degli operatori economici, su cui è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6651/2021.
Offerta tecnica: le responsabilità degli operatori economici
Il caso in esame ha visto contrapporsi due importanti società di
telecomunicazioni per l’affidamento dei servizi a una stazione
appaltante, compresa la fornitura anche di alcuni dispositivi
elettronici.
Ed è qui che è avvenuto l’inghippo, con un’errata compilazione del
modello fac-simile dell'offerta relativamente ai quantitativi e
alla tipologia di apparecchi da fornire. Tale errore sarebbe stato
poi corretto dalla Stazione appaltante, con
l’inversione dei dati e la conseguente aggiudicazione della gara
all’altro concorrente.
La società esclusa ha quindi presentato ricorso, ritenendo
illegittimo l’operato della stazione appaltante: il Tar Lazio ha
accolto il ricorso e annullato la gara. Da qui il ricorso a
Palazzo Spada della società che si era aggiudicata
l'appalto, partendo dal presupposto che l’errore fosse
riconoscibile e che, quindi, vertendo lo stesso solo sulle quantità
e non sui prezzi unitari la rettifica fosse perfettamente operabile
e, dunque, fosse comunque ricostruibile la volontà negoziale del
concorrente.
Capitolato tecnico vs modello fac-simile
In particolare, la società esclusa ha evidenziato di aver
legittimamente confidato che il modello di offerta predisposto, in
quanto proveniente dalla stessa stazione appaltante, fosse
conforme alle indicazioni della lex
specialis di gara, anche in applicazione del più generale
principio di tutela dell’affidamento. In
definitiva, il legittimo affidamento riposto nella documentazione
di gara fornita dalla stazione appaltante varrebbe ad escludere che
l’errore fosse di immediata percezione e, dunque,
emendabile.
Non configurandosi alcun errore materiale suscettibile di
rettifica, la stazione appaltante avrebbe dunque dovuto annullare
l’intera procedura di gara.
Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato, che ha appunto evidenziato il conflitto tra il principio di affidamento del concorrente sul modello facsimile di offerta predisposto dalla stazione appaltante e il principio della prevalenza della lex specialis di gara, e dunque del capitolato tecnico rispetto al modello, come fonte le cui indicazioni renderebbero riconoscibile l’errore commesso.
Pur avendo la stazione appaltante generato il contrasto tra il modello format di offerta e il capitolato, il Collegio ha ritenuto che la rettifica operata fosse legittima, atteso che, per il principio di autoresponsabilità, l’operatore economico di indubbia esperienza che partecipa a numerose procedure concorsuali del genere, deve ritenersi responsabile dell’errore commesso senza aver impiegato un normale grado di diligenza nell’accertare le effettive indicazioni contenute nella lex specialis di gara.
Infatti, in materia di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica gli operatori economici sono soggetti ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionali ed è loro onere assicurarsi che la prestazione offerta sia conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Di conseguenza, la sentenza ha accolto l’appello e respinto il giudizio di primo grado che aveva annullato la gara.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO