Omessa verifica dei presupposti per i bonus edilizi: il geometra va pagato lo stesso
Il Tribunale di Brescia ribalta le contestazioni del committente e riconosce il diritto al compenso per un tecnico, nonostante l’omessa verifica della fattibilità economica e fiscale del progetto
La decisione del Tribunale: il contratto come garanzia per il pagamento
Il Tribunale di Brescia (sentenza num. 922 del 06/03/2025) ha esaminato attentamente le argomentazioni delle parti e ha ritenuto che, nonostante le rassicurazioni del geometra sul fatto che i 200.000 euro fossero sufficienti per coprire i costi dei lavori, fosse fondamentale fare riferimento a quanto scritto nel contratto. Il contratto di incarico stabiliva infatti che il compenso del tecnico fosse basato su una percentuale rispetto a un importo complessivo di circa 300.000 euro per le opere previste. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che l’attività del geometra fosse conforme alle condizioni stabilite, e ha respinto la richiesta di annullamento del contratto avanzata dal committente.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza di verifiche preliminari, il Giudice ha sottolineato che il contratto non specificava in alcun modo che il tecnico dovesse occuparsi delle verifiche per la fruizione dei bonus statali. L’assenza di un riferimento esplicito a tale attività nel contratto ha portato il Tribunale a ritenere che le rassicurazioni verbali fornite dal professionista non avessero un valore vincolante. In effetti, come emerso nel corso del processo, la verifica della possibilità di accedere ai bonus era stata affidata a un commercialista, specificamente incaricato di svolgere “attività istruttoria e sviluppo delle possibili detrazioni fiscali e indicazione degli adempimenti fiscali conseguenti”.
In questo modo, il Tribunale ha escluso che l’inadempimento in relazione alla fruizione dei bonus potesse essere attribuito al geometra, facendo prevalere l’interpretazione del contratto e le responsabilità espressamente assegnate ai professionisti coinvolti.
Documenti Allegati
Sentenza Tribunale di Brescia 6 marzo 2025, n. 922IL NOTIZIOMETRO