Oneri della sicurezza pari a zero: l’offerta va esclusa?
È legittima l’aggiudicazione anche in presenza di oneri pari a zero, se congruamente motivati e tecnicamente sostenibili? Ecco la risposta del TAR
Attendibilità e congruità, i principi che guidano la verifica dell'offerta
Nel valutare il caso, il TAR ha confermato un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza: la quantificazione degli oneri aziendali per la sicurezza in misura pari a zero non implica automaticamente l’esclusione dell’offerta, purché:
- il dato sia espressamente indicato in offerta;
- tale scelta sia adeguatamente giustificata in fase di verifica della congruità.
In sostanza, zero euro non è sinonimo di omissione, bensì può derivare da assetti organizzativi consolidati e da un’organizzazione aziendale tale da non richiedere costi ulteriori per la gestione dei rischi specifici dell’appalto.
Non solo: il Collegio ha ribadito che la verifica dell’anomalia non è un sindacato sul merito tecnico o economico dell’offerta, ma un accertamento sull’attendibilità complessiva dell’offerta alla luce delle giustificazioni fornite.
La stazione appaltante non è tenuta a richiedere un’analisi dettagliata dei costi, soprattutto quando:
- l’operatore spiega che l’appalto rientra in attività già in essere;
- si tratta di economie di scala o strutture logistiche preesistenti;
- vengono prodotti documenti aziendali aggiornati e coerenti con l’oggetto dell’appalto.
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