Opere di urbanizzazione primaria: quando si applica l’IVA agevolata?
Per quali tipologie di opere ed interventi è possibile applicare l'aliquota al 10%? Ne parla l'Agenzia delle Entrate in una nuova risposta
A quali opere di urbanizzazione primaria può essere applicata l'IVA agevolata al 10%, prevista al numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972?
Si tratta del quesito posto al Fisco da una Provincia che, nell’ambito di un protocollo d’intesa con un Comune, intende realizzare una serie di interventi, tra cui il sottopasso di una strada di tipo “D-strada urbana di scorrimento”, applicando nel contratto di appalto l’IVA agevolata al 10%, e a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta del 25 marzo 2024, n. 80.
Opere di urbanizzazione primaria: quando si applica l’IVA agevolata?
Sul punto, il Fisco ricorda che il numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, prevede l’IVA ridotta al 10% per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge n. 847/1964, integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971», che al comma 1, lettera a), include tra le opere di urbanizzazione primaria, alle quali si applica la aliquota Iva ridotta, le «strade residenziali».
Lo stesso elenco di opere di urbanizzazione è ora contenuto nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che all'art. 16, comma 7, prevede che «gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato».
Il successivo numero 127-septies) della Tabella A, parte III, stabilisce, inoltre, l'aliquota agevolata del 10% per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies».
Definizione delle opere di urbanizzazione
Come chiarito con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 1994, n. 139, che richiama la circolare 17 aprile 1981, n. 14, per opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell'ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare; pertanto, è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.
È stato, inoltre, precisato che tra le strade realizzate in funzione di un centro abitato non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.
Sul tema, va richiamata, inoltre, la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell'articolo 3 del D.L. 90/1990, con il quale è stato stabilito che l'aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano». Con questa disposizione il legislatore ha ricompreso nel regime agevolato tutte le opere elencate nell'art. 4 della legge n. 847/1964, benché non siano effettuate nell'ambito urbano “stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.
Pertanto, rientrano tra le opere agevolabili le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino. Infine, la citata risoluzione n. 202/E del 2008 ha evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione “ex novo” di un'opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta.
La risposta del Fisco
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di:
- opera di nuova realizzazione;
- realizzata in funzione di un centro abitato;
- o comunque posta al servizio di un tessuto urbano nel senso illustrato.
Alla luce delle disposizioni richiamate, la realizzazione ex novo di un intervento edilizio su una “strada urbana di scorrimento” di “tipo D”, come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le “opere di urbanizzazione primaria” che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972.
La risposta del Fisco al quesito della Provincia è quindi affermativa: considerato che il Protocollo prevede una serie di interventi interconnessi tra loro ai fini della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva del Comune e che riguarda la realizzazione di una opera ex novo e non un mero adeguamento di opere già esistenti, ed è relativo ad una strada urbana di scorrimento di “tipo D” ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, esso può rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria come individuate da ultimo dall'articolo 16, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, la cui realizzazione può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127.septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
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