Ordine di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale: come e quando impugnarli?
In materia di abusivismo edilizio l'impugnativa dell'acquisizione gratuita deve essere preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione
Il tema relativo alle sanzioni edilizie è trattato all'interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) nella Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni) che definisce puntualmente in percorso di gestione delle difformità e abusi (concetti che tendo sempre a distinguere).
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire
Nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o di SCIA alternativa (art. 23, comma 01), in totale difformità o con variazioni essenziali, l'art. 31 del Testo Unico Edilizia (unitamente all'art. 32) chiarisce:
- quali sono questi interventi;
- in che modo il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale devono intervenire con l'ordine di rimozione o demolizione;
- le tempistiche entro il quale ottemperare;
- le conseguenze nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;
- le possibilità per l'immissione gratuita al patrimonio comunale;
- le sanzioni amministrative;
- le conseguenze.
Nuovo intervento del Consiglio di Stato
L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi della giustizia, tra i quali l'ultimo del Consiglio di Stato con sentenza 24 gennaio 2023, n. 755 che chiarisce un aspetto fondamentale relativo alle possibilità di impugnare gli atti della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie viene appellata una sentenza del TAR che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'atto del responsabile dell’Ufficio Tecnico e Ambiente di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R n 380/01, delle opere e dell’area pertinenziale.
In primo grado i giudici avevano ritenuto fondata l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune per tardiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione rispetto al termine decadenziale di 60 giorni dalla data della notifica.
Secondi il TAR l’ordinanza di demolizione costituisce l’atto presupposto del provvedimento impugnato in via principale in primo grado, di tal che l’inoppugnabilità di tale provvedimento rende in parte inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento concernente il conseguente accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell’area pertinenziale, del suddetto Comune che non presenta alcuna lesività autonoma, in quanto la lesione dell’interesse del privato è prodotta già dall’ordine di demolizione che consente l’individuazione dell’abuso.
Abusivismo edilizio e acquisizione gratuita
Il Consiglio di Stato ha confermato che, in materia di abusivismo edilizio, l'impugnativa dell'acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida gli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione.
L’effetto acquisitivo è automaticamente ricondotto dall’art. 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, al decorso del lasso temporale di 90 giorni previsto ai fini dell’esecuzione dell’ordine demolitorio e nel caso di specie ampiamente decorso.
I giudici del Consiglio di Stato ricordano la sentenza della Cassazione 29 settembre 2022, n. 36826, ove si precisa che “l’effetto acquisitivo, inoltre, si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell’art. 2644 c.c.”.
Sequestro penale
Una parte interessante della sentenza riguarda la lamentata impossibilità a demolire entro i termini previsti perché il bene era stato sottoposto a sequestro penale.
Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha confermato che, a prescindere dalla circostanza che tale ragione avrebbe dovuto essere semmai dedotta in sede di impugnazione (non avvenuta) dell’ordine di demolizione, l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale dei beni oggetto dell’ordinanza non eseguita si produce automaticamente allo scadere dei novanta giorni previsti per la spontanea esecuzione dell’ordine al ripristino dello stato dei luoghi. L’accertamento dell’inottemperanza ha natura meramente dichiarativa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l’effetto acquisitivo si verifica dunque ope legis per effetto della mera inottemperanza all’ordine di demolizione e rende superflua ogni motivazione diversa dalla semplice identificazione dell’abuso.
Non è fondata, quindi, la censura con la quale l’appellante afferma che non poteva adempiere alla ordinanza di demolizione in quanto il bene era oggetto di sequestro penale, posto che poteva richiedere il dissequestro al giudice penale ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione a demolire.
Il sequestro penale del manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione non determina infatti per ciò solo la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune.
Con la scadenza dei termini per ottemperare “l'ente comunale acquista la proprietà dell'immobile non demolito ed il relativo ius possidendi, con la conseguenza che il giudice che dispone il dissequestro deve restituirlo allo stesso ente comunale”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2023, n. 755IL NOTIZIOMETRO