Ordine di demolizione: illegittimo con condono pendente

No a ordini sanzionatori e di demolizione emessi in relazione a un’opera per la quale è stata richiesta, e mai esitata, l’istanza di sanatoria

di Redazione tecnica - 23/08/2024

La presentazione di un’istanza di condono edilizio comporta la sospensione temporanea di tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia fino a quando la richiesta non viene esitata.

Ciò significa che l’Amministrazione, in presenza di una domanda pendente, non può adottare un ordine di demolizione e ripristino dell’immobile abusivo, almeno non prima di disporre l’effettivo rigetto dell’istanza.

Tale principio si applica sempre, a meno che il manufatto oggetto di sanatoria non sia stato poi radicalmente trasformato con la realizzazione di ulteriori interventi. Solo in quel caso l’ordine di demolizione sarebbe legittimo.

Istanza di condono: procedimenti vanno sospesi

A ribadirlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 1° luglio 2024, n. 2350, che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione disposta in relazione ad un immobile oggetto di istanza di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio).

Viene chiarito, in particolare, che devono ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori e di demolizione emessi in relazione ad un’opera per la quale è stata richiesta, e mai esitata, l’istanza di sanatoria.

La normativa di cui all’art. 44 della Legge n. 47/1985 (Primo Condono) prevede infatti che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia debbano essere sospesi. Lo stesso principio viene ribadito dalla stessa legge anche all’art. 38 (“Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria”), che sancisce come una regolare richiesta di condono, presentata entro i termini imposti dalla normativa, comporti la sospensione del procedimento penale e di quello per le sanzioni amministrative.

Da ciò ne deriva che non si può emettere l’ordinanza di demolizione con riferimento ad un immobile oggetto di istanza di sanatoria pendente. Il Comune è tenuto infatti a definire prima l’esito della richiesta e, solo se questa viene rigettata, sarà possibile disporre il ripristino dei luoghi.

Ordine di demolizione con condono pendente: quando è legittimo?

A quanto detto esiste un’eccezione, che consente all’Amministrazione comunale di emettere legittima ordinanza di demolizione in relazione ad un’opera oggetto di condono pendente.

Ciò è possibile nei soli casi per i quali, in seguito alla presentazione dell’istanza, il soggetto responsabile abbia proseguito i lavori sul manufatto abusivo, conseguendo ampliamenti o rilevanti modifiche di consistenza o destinazione, e dando luogo quindi ad una radicale trasformazione dell’immobile preesistente.

Si spiega infatti che, in tale circostanza, l’opera ingiunta a demolizione sarebbe configurabile come “radicalmente diversa” da quella oggetto di condono pendente, che risulterebbe alterata nella sua originaria identità.

Solo in presenza di tale radicale diversità, il manufatto sarebbe demolibile anche in pendenza dell’istanza di sanatoria; condizione che, comunque, non è stata rilevata nel caso in esame, dove l’immobile oggetto di ordine di demolizione è risultato essere compatibile con quello per il quale era stata richiesta la sanatoria.

L’ordine di ripristino è quindi illegittimo perché emesso in relazione ad un’opera oggetto di istanza di condono pendente, e dunque adottato in violazione degli artt. 38 e 44 della normativa di cui al Primo Condono. Il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza.

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