Ordine di demolizione, impossibile revocarlo senza le prove della sanatoria
Corte di Cassazione: il responsabile degli abusi edilizi ha l’onere di allegare le prove che il giudice deve valutare per annullare o meno l’ordine di demolizione
Essere in possesso di sanatoria edilizia non significa ottenere in automatico l’annullamento di un ordine di demolizione già disposto dal Tribunale come giudice dell’esecuzione. È infatti onere del responsabile degli abusi edilizi allegare le prove (e quindi il titolo edilizio) che l’immobile sia conforme e dare così la possibilità al giudice di valutare o meno come operare.
Revoca ordine di demolizione: l'onere di allegazione del responsabile degli abusi
La conferma arriva dalla sentenza n. 39771/2022 della III sez. penale della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile per genericità il ricorso contro l’ordine di demolizione di una piattaforma di 100 mq con 5 pilastri in cemento armato. Secondo il proprietario, il manufatto avrebbe fatto parte di un immobile per il quale era stata presentata un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ottenuto nel 2007. Il Tribunale invece ha evidenziato che il proprietario avrebbe allegato alla richiesta di annullamento dell’ordine di demolizione soltanto un permesso di costruire in sanatoria ottenuto per lievi difformità di un garage a piano interrato, facendo quindi riferimento a un abuso diverso.
La sentenza della Corte di Cassazione
I giudici di Piazza Cavour hanno quindi specificato come nella sentenza di condanna con la quale è stato impartito l'ordine di demolizione si faccia esclusivamente riferimento alla piattaforma e ai pilastri in cemento armato, motivo per cui sarebbe stato onere della ricorrente allegare e dimostrare che il permesso di costruire in sanatoria era relativo anche a queste opere.
Sul punto, gli ermellini hanno ricordato il principio, affermato, proprio riguardo a reati edilizi, che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione e all'indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato a corredo della propria richiesta di revoca solamente il permesso di costruire in sanatoria relativo a lievi difformità di un garage al piano interrato e nient’altro che potesse essere messo in relazione con le opere da demolire: di conseguenza, l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione era infondata, “non essendovi allo stato elementi per ritenere che le sanatorie ottenute dalla ricorrente medesima non siano state adeguatamente valutate dal giudice dell'esecuzione e che esse riguardino anche le opere da demolire”.
Il ricorso è stato quindi respinto: il proprietario non ha assolto all'onere di allegazione dei documenti che potessero mettere il giudice di valutare la possibilità di revocare l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
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