Ordine di demolizione inottemperato: il TAR sulla domanda di sanatoria

Anche in presenza di istanza di accertamento di conformità, permane l’eventuale interesse di terzi all’esecuzione, anche d'ufficio, di un ordine di demolizione non ottemperato

di Redazione tecnica - 12/12/2024

Accertamento di conformità: le disposizioni su parziali difformità e variazioni essenziali

Ricordiamo che il D.L. n. 69/2024 ha introdotto una nuova disciplina sull’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, prevista all'art. 36-bis del testo Unico Edilizia.

Secondo la nuova norma, è possibile chiedere il permesso di costruire in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

Novità assoluta rispetto all'art. 36 dello stesso d.P.R. n. 380/2001 è la possibilità di condizionare la sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

In caso di vincoli paesaggistici, eventuali lavori devono essere compatibili con il vincolo stesso e approvati dall’autorità competente. In zone sismiche, gli interventi richiesti devono rispettare specifiche norme tecniche per garantire la sicurezza strutturale.

Ne deriva che, nel caso in esame, qualora il Comune accerti la possibilità di ottenere il permesso di costruire o di presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, l’Amministrazione dovrà comunque farlo presente nell’eventuale provvedimento con il quale motiva ai ricorrenti la mancata demolizione d’ufficio delle opere abusive.

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