Ordine di demolizione e condono: attenzione alle tempistiche
Il Consiglio di Stato si esprime su un ordine di demolizione di una tettoia abusiva in presenza di istanza di condono
Tettoia abusiva in area vincolata: va sempre demolita o ci sono delle eccezioni? Dipende se c’è un’istanza di condono pendente o meno, come spiega la sentenza n. 7473/2021 del Consiglio di Stato.
Condono tettoia abusiva: è possibile o no?
Nel caso in esame, è stato presentato ricorso contro l’ordine notificato da un’amministrazione comunale di demolizione di opere abusive, consistenti nella realizzazione di una struttura in alluminio di circa 60 mq coperta con teloni, posta sul terrazzo di copertura, confermato per altro con sentenza dal Tar Campania. Per la tettoia era infatti stata presentata domanda di condono prima dell’ordine di demolizione e del sopralluogo che ha determinato il provvedimento.
Secondo il ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe agito sull'erroneo presupposto che "devono ritenersi non condonabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologico, paesaggistico e ambientale", nonostante fosse stata presentata un’istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 ( cd. “Primo Condono Edilizio”).
Recenti orientamenti giurisprudenziali infatti affermano che "in presenza d'istanza di sanatoria edilizia, l'Amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi atteso che la definizione del procedimento di adeguamento o di sanatoria assume rilievo pregiudiziale rispetto alla disposizione delle misure sanzionatorie, pena la violazione del principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa; di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento che dispone la demolizione dei manufatti abusivi, adottato senza che prima l'Amministrazione abbia provveduto, neanche incidentalmente, sulle istanze di adeguamento e di sanatoria”.
Da qui l’appello, richiamando espressamente l'art. 44 della legge n. 47/1985, che dispone la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, riguardanti le opere edilizie abusive fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di sanatoria, e, decorso tale limite temporale, una volta depositata la domanda di condono, fino al momento in cui l'ufficio competente non assuma provvedimenti espressi in merito, resta preclusa all'Amministrazione l'adozione di qualsivoglia atto sanzionatorio e repressivo degli abusi denunciati.
Istanza di sanatoria in pendenza: sospensione efficacia provvedimenti amministrativi
Palazzo Spada ha accolto la richiesta: sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine per concludere il procedimento avviato in seguito alla già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio: l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede infatti che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.
Non solo: anche l'art. 38 della legge n. 47/1985 prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, a prescindere che si perfezionino in assenso o dineigo, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.
Questa disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio) e dell'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 26 (Terzo Condono Edilizio).
Un ordine di demolizione successivo alla presentazione di un'istanza di condono non contiene un implicito provvedimento di diniego, per cui in questo caso l’ordine di demolizione è illegittimo perché inviato durante un procedimento non perfezionato: il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e annullato la sentenza di primo grado, ribadendo che un ordine di demolizione, in caso di istanza di condono pendente, è illegittimo.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO