Ordine di demolizione: sentenza del giudice è atto autonomo e dovuto

La sentenza costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa e non può avere carattere residuale o sostitutivo

di Redazione tecnica - 09/07/2024

L’ordinanza di demolizione relativa ad interventi realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, oppure con variazioni essenziali, rappresenta un provvedimento che il giudice è tenuto ad disporre obbligatoriamente, senza dover fornire ulteriori ragioni oltre alla necessità di ripristino della legalità violata.

Tale provvedimento costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa e non può avere carattere residuale o sostitutivo, essendo un atto accessorio rispetto alla condanna principale, per il quale peraltro si esclude l’applicazione di poteri discrezionali.

Ordine di demolizione: giudice penale obbligato a disporlo

A spiegarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 maggio 2024, n. 18895, con cui ha respinto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di revoca o di annullamento dell’ordine di demolizione per opere abusive insistenti su un immobile residenziale.

In particolare, gli ermellini hanno specificato che la demolizione infatti è disposta ai sensi dell’art. 31, comma 9 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), secondo cui: “Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Dal tenore della disposizione, per come costantemente interpretata, deriva dunque che si tratta di un provvedimento - privo di contenuto discrezionale - accessorio rispetto alla condanna principale, che costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.

La sanzione amministrativa non è una pena accessoria né una misura di sicurezza patrimoniale, ma una sanzione di tipo ablatoriocaratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla ‘sentenza di condanna’.

Giudice penale non ha potere discrezionale per la demolizione

Per l’ordinanza di demolizione non sono previsti poteri discrezionali attribuibili ai giudici penali e non c’è dunque il rischio di interferenze con riguardo alla sfera della discrezionalità amministrativa.

Mentre il potere sanzionatorio attribuito al sindaco riceve dalla norma un'organica articolazione, passando dalla demolizione dell'opera all'ablazione della proprietà dell'opera stessa, dell'area di sedime e di pertinenza urbanistica, nella prospettiva di una conservazione per prevalenti interessi pubblici, l'ordine di demolizione che il giudice penale ha il potere - dovere di emettere con la sentenza di condanna non trova altra condizione applicativa che l'attuale permanenza dell'opera abusiva.

Concludono i giudici di piazza Cavour che quind  quanto previsto dall’art. 445, comma 1-bis del Codice di Procedura Penale in merito alla mancata efficacia degli effetti dell’applicazione della pena su richiesta non è dunque applicabile al caso di demolizione in esame: la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 31 del TUE, che regolamenta le conseguenze relative alla realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali non costituisce espressione di una disposizione di legge diversa da quella penale equiparabile a quella di condanna, ma raffigura a tutti gli effetti l’esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo rispetto a quelli disposti dall’autorità amministrativa, che in alcun modo può essere ritenuto residuale o sostitutivo degli stessi.

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