Parco Agrisolare: dal PNRR 1,5 miliardi per impianti fotovoltaici
Firmato il decreto MIPAAF che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha pubblicato il decreto del 25 marzo 2022 recante le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Parco Agrisolare: 1,5 miliardi per impianti fotovoltaici dal PNRR
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l'erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, costruendo nuovi tetti isolati e creando sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento.
L’obiettivo finale da raggiungere è l'installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW, contribuendo così ad aumentare la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore. In questo modo si spinge sulle fonti rinnovabili, che rappresentano un elemento centrale per ridurre i costi dell'energia sostenuti dalle aziende del settore.
Nel bando di prossima pubblicazione verranno specificate le modalità di partecipazione, di selezione e la data di apertura domande.
Beneficiari degli interventi
Le misure sono destinate a:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che verranno precisati nel Bando
- cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
Spese ammissibili e massimali
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.
In particolare, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono ammesse le seguenti spese:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete;
Massimali previsti: fino a un limite massimo di 1.500 euro/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori 1.000 euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 1.000 euro/Kw, secondo gli importi che saranno dettagliati nel bando.
Le spese per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) includono come interventi:
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.
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