Parere di compatibilità paesaggistica: cosa significa il silenzio della Soprintendenza?
Il decorso del termine per il parere non equivale mai ad accoglimento tacito della domanda di condono, ma solo a un inadempimento che il richiedente può impugnare
In materia di condono edilizio in area vincolata, il silenzio assenso non si perfeziona senza il parere favorevole ed espresso della Soprintendenza.
Non solo: l'assenza di un provvedimento entro 180 giorni qualifica il silenzio dell'Amministrazione come silenzio inerzia e l'eventuale successivo parere negativo non solo ha valore, ma è anche ostativo al perfezionamento della sanatoria.
Condono edilizio e parere di compatibilità paesaggistica: il TAR sul silenzio della Soprintendenza
A ribadirlo è il TAR Campania, con la sentenza del 22 febbraio 2025, n. 353, con cui ha respinto il ricorso presentato contro il parere parzialmente negativo di una Soprintendenza nell’ambito di una pratica per il condono ex legge n. 47/1985 di un immobile ad uso residenziale, realizzato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e per il quale era stata anche richiesta l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Tuttavia, la Soprintendenza ha espresso parere parzialmente negativo, vincolando l’accoglimento dell’istanza a modifiche strutturali e di sistemazione ambientale, tra cui l’eliminazione di una ringhiera e la modifica dello spazio esterno per garantirne una maggiore integrazione con il paesaggio.
Il ricorrente ha contestato la validità di tale parere, sostenendo che esso fosse stato reso oltre il termine previsto, con conseguente formazione del silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990.
Il principio di tutela del vincolo e la formazione del silenzio assenso
Il TAR ha rigettato il ricorso, chiarendo che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per immobili ricadenti in aree vincolate è subordinato al parere positivo delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
Nello specifico:
- se la Soprintendenza non si esprime entro 180 giorni, non si forma alcun silenzio assenso, ma si configura un silenzio inadempimento, che può essere contestato solo mediante ricorso contro il silenzio-rifiuto;
- se la Soprintendenza esprime un parere negativo, anche tardivo, esso assume valenza vincolante, precludendo definitivamente il rilascio del condono;
- il silenzio-assenso sul condono edilizio in area vincolata si perfeziona solo se il parere dell’ente preposto è favorevole e in presenza di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.
Ne consegue che il decorso del termine non equivale mai ad accoglimento tacito della domanda, ma solo a un inadempimento che il richiedente può impugnare in questo senso.
La discrezionalità tecnica della Soprintendenza e i limiti del sindacato giurisdizionale
Infine, il TAR ha sottolineato il carattere discrezionale dell’attività valutativa della Soprintendenza, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti.
Nel caso in esame, la Soprintendenza ha motivato il proprio parere individuando puntuali criticità paesaggistiche dell’immobile e indicando modifiche specifiche per rendere l’intervento compatibile con il contesto ambientale.
Pertanto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Soprintendenza nelle valutazioni di merito tecnico, né è plausibile la richiesta di una consulenza tecnica di parte, laddove si sia in presenza di un parere dettagliato e motivato, sindacabile se non per vizi macroscopici di illogicità o evidente errore di fatto.
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