Parere di compatibilità paesaggistica: illegittimo il silenzio della Soprintendenza
TAR Sicilia: è obbligo dell’Amministrazione pronunciarsi sulla richiesta presentata dal privato, tanto più se in possesso di tutta la documentazione richiesta
È illegittimo il silenzio di una Soprintendenza chiamata a pronunciarsi su un’istanza di compatibilità paesaggistica e sulla quale il privato ha oltretutto fornito la documentazione aggiuntiva richiesta dall’Amministrazione stessa.
Compatibilità paesaggistica: illegittimo il silenzio sull'istanza
Sulla base di questi presupposti, il TAR Sicilia ha accolto, con la sentenza n. 2435/2023 il ricorso contro il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di compatibilità paesaggistica, invitando la Soprintendenza a esprimersi entro 60 giorni sul merito.
La questione riguarda un edificio realizzato sulla base di una licenza edilizia del 1968 e ultimato entro il 1975, ubicato nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976, gravato anche da vincolo paesaggistico a partire dal 1986.
Il precedente proprietario dell’immobile aveva richiesto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo Condono Edilizio"), il rilascio del parere di competenza, in relazione alla realizzazione abusiva di una sopraelevazione coperta, sollecitandolo anche dopo alcuni anni. Non avendo ricevuto riscontro neppure sull’ultima istanza presentata e dubitando la formazione del silenzio assenso ex artt. 32 e ss. della L. 47/1985 o dell’art. 17 della L.R. 4/2003, dato che l’immobile ricade all’interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della l.r. n. 78/1976, ha proposto il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sulla stessa serbato.
Dopo la notifica del ricorso, la Soprintendenza ha richiesto al Comune di attestare “se le opere abusive, di cui in oggetto siano o meno soggette alle restrizioni di cui al comma 10 art. 23 legge regionale 37/1985” e al proprietario una documentazione integrativa, per garantire l’emissione del parere finale. Documentazione puntualmente presentata, e per cui è stato nuovamente richiesto riscontro.
La sentenza del TAR:
Il TAR ha quindi accolto il ricorso: nonostante la pluralità di istanze e solleciti rivolti alla Soprintendenza, quest’ultima non si è mai pronunciata espressamente sulla richiesta del ricorrente nel termine perentorio stabilito dall’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 e, soltanto dopo la notifica del ricorso, ha riscontrato l’istanza, specificando come non ci fossero i presupposti per la formazione del silenzio-assenso e richiedendo documentazione integrativa per l’ulteriore seguito del procedimento.
Spiega il giudice amministrativo che, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., sussite l'obbligo di definire il procedimento avviato dal privato con l’istanza, tenuto conto anche della documentazione da lui prodotta in adempimento alla richiesta istruttoria.
Di conseguenza, il silenzio serbato sull’istanza è stato dichiarato illegittimo, stabilendo anche l’obbligo per l’Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito e conclusivo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
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