Parità di genere e Subappalto: interviene il MIT
Parità di genere negli appalti PNRR: obblighi solo per l'aggiudicatario? Lo chiarisce un nuovo parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
Cosa dice la normativa
Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto con chiarezza, citando l'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), recentemente modificato al D.Lgs. n. 209/2024, il quale stabilisce l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate "in fase di gara", quale requisito necessario dell'offerta.
Secondo il MIT, l'obbligo di verifica da parte della stazione appaltante si ferma alla fase di gara e non si estende ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo l'aggiudicazione, quindi neanche ai subappaltatori.
L’art. 57 del Codice dei contratti e il relativo Allegato II.3 introducono importanti obblighi e strumenti premiali per promuovere la parità di genere, l’inclusione lavorativa e le pari opportunità generazionali negli appalti pubblici. Nel dettaglio, secondo quanto disposto all’art. 57, le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara e negli avvisi specifiche clausole sociali che, come requisiti necessari dell’offerta, prevedano misure a garanzia:
- delle pari opportunità generazionali, di genere e per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate;
- della stabilità occupazionale del personale impiegato;
- dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
Queste clausole sono obbligatorie per tutti gli appalti di lavori e servizi, ad eccezione di quelli a carattere intellettuale. Inoltre, viene valorizzato l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei bandi, per favorire la sostenibilità ambientale.
L'Allegato II.3 dettaglia gli obblighi per gli operatori economici e i meccanismi premiali previsti per rafforzare l'impegno sociale nei contratti pubblici. In particolare:
- operatori con obbligo di rapporto sulla situazione del personale: le aziende con oltre 50 dipendenti devono presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale (ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità);
- operatori con 15-49 dipendenti: queste aziende, pur non essendo obbligate al rapporto ex art. 46, devono comunque consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dall’aggiudicazione, una relazione di genere sulla situazione del personale e la certificazione relativa agli obblighi di assunzione di persone con disabilità.
Le stazioni appaltanti possono prevedere punteggi aggiuntivi per le imprese che dimostrano un impegno concreto nella promozione della parità di genere, dell’inclusione lavorativa e della sostenibilità sociale. Tra i criteri premianti figurano:
- l’assenza di accertamenti per atti discriminatori;
- l'adozione di strumenti di conciliazione vita-lavoro;
- l'assunzione di persone disabili, giovani e donne oltre la soglia minima richiesta.
In caso di inadempimento agli obblighi sociali, il contratto prevede penali proporzionali all'importo dell'appalto. Inoltre, la violazione dei requisiti di parità e inclusione può comportare l'esclusione dell'impresa da ulteriori gare pubbliche per un periodo di 12 mesi.
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