Patente cantieri edili: facciamo il punto
Cosa è, come si chiede e come funziona il sistema di crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei e mobili.
Mancano ormai davvero pochi giorni e la patente a punti, tra detrattori (molti) e sostenitori (pochi) sarà una realtà. Detrattori che non contestano le finalità del sistema, che punta a garantire maggiormente la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, quanto l’ulteriore adempimento burocratico che comporta.
Patente a punti per cantieri edili: pochi giorni al via
Che piaccia o no, prende vita quindi il sistema previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, che ha integralmente sostituito l’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro). Vediamone i punti più importanti, ripresi anche dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23 settembre 2024, n.4, che ha fornito chiarimenti su Dcereto del MLPS del 18 settembre 2024, n. 132.
Patente cantieri edili: chi deve richiederla e soggetti esonerati
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della patente.
La patente va richiesta sul portale dell’INL, dal legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo o da un soggetto delegato.
Sono esonerati dalla richiesta:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza;
- nel caso di imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Il portale per effettuare la richiesta sarà attivo dal 1° ottobre 2024. Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da inviare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva.
Revoca e sospensione della patente
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. Decorsi il termine, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL, previo confronto con l’impresa sui mancati adempimenti rispetto agli obblighi dichiarativi.
La patente può anche essere sospesa in via cautelare, al verificarsi dei seguenti infortuni:
- da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato, ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave;
- da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile agli stessi medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave”.
Come ha precisato INL la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi; la durata è correlata alla gravità degli infortuni nonché alla gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Contro il provvedimento di sospensione è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008. Terminata l’efficacia del provvedimento di sospensione, l’INL provvede a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Punti patente: incremento e decurtazione
La patente contiene di base 30 punti. Ogni violazione accertata prevede una decurtazione secondo la tabella inserita nell’Allegato I-bis del d.Lgs. n. 81/2008.
In presenza di patente con meno di 15 crediti, il titolare non potrà operare in canteire, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Qualora si contnui ad operare in violazione della normativa, verranno applicate la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, oltre all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi, con comunicazione ad ANAC e al MIT.
Prevista una sanzione anche per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, con una multa da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Incremento dei crediti
Il punteggio dei crediti iniziali può essere incrementato:
- in ragione della storicità dell'azienda, fino a dieci crediti;
- in assenza di violazioni, di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione possono essere attribuiti fino a 10 crediti.
Decurtazione dei crediti
I crediti possono essere decurtati a seguito dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 .
Nel caso in cui nell’ambito dello stesso accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
I provvedimenti sanzionatori riguardano condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente.
Recupero dei crediti
È possibile recuperare i crediti dopo una valutazione della Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati nel DM del 18 settembre 2024.
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