Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde
Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro
Patente cantieri edili: obbligo abilitante
Nello specifico, la nuova disposizione di cui all’art. 27 del TUSL disciplina la patente a crediti nei cantieri edili, ovvero il titolo abilitante che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, è obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi affinché possano operare nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Si ricorda che l’art. 89, comma 1, lettera a), del TUSL definisce cantiere temporaneo o mobile: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.
Il citato Allegato X al TUSL fornisce l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a), ovvero:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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