Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde

Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro

di Redazione tecnica - 27/09/2024

Patente cantieri edili: presentazione della domanda e requisiti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’INL attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare dell’INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Per il rilascio della patente occorre il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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