Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde

Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro

di Redazione tecnica - 27/09/2024

Patente cantieri edili: chi deve richiederla e chi è esonerato

I soggetti obbligati alla patente nei cantieri edili sono indicati:

  • all’art. 27, comma 1, del TUSL ovvero “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”;
  • all’art. 1, comma 2, del DM n. 132/2024 ovvero “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”;
  • nella sezione 1 della circolare INL n. 4/2024 che entra più nel dettaglio stabilendo che:
    • i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri;
    • sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Un aspetto “controverso” della normativa è dato dal comma 15, art. 27, del TUSL che prevede un nuovo caso di esonero dall’obbligo della patente. Tale comma, infatti, dispone:

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si ricorda che le classifiche per il conseguimento dell’Attestazione SOA sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

  1. I: fino a euro 258.000;
  2. II: fino a euro 516.000;
  3. III: fino a euro 1.033.000;
  4. III-bis: fino a euro 1.500.000;
  5. IV: fino a euro 2.582.000;
  6. IV-bis: fino a euro 3.500.000;
  7. V: fino a euro 5.165.000;
  8. VI: fino a euro 10.329.000;
  9. VII: fino a euro 15.494.000;
  10. VIII: oltre euro 15.494.000.

Ai fini della qualificazione SOA, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

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