Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde
Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro
Patente cantieri edili: sanzioni, dotazione iniziale e premialità
Così come disposto all’art. 157 del TUSL, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo la premialità definita all’art. 5 del DM n. 132/2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, su cui si attendono maggiori informazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I criteri di premialità sono suddivisi in:
- in ragione della storicità dell'azienda, fino ad un massimo di dieci crediti;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, sino ad un massimo di 20 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sino a trenta 30 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione, fino a 10 crediti.
Di seguito il dettaglio dei criteri premianti.
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)
Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (max 20 crediti)
In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.
Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (max 30 crediti)
Attività, investimenti o formazione (max 10 crediti) nelle seguenti ipotesi
INDICE
IL NOTIZIOMETRO