Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde

Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro

di Redazione tecnica - 27/09/2024

Patente cantieri edili: sanzioni, dotazione iniziale e premialità

Così come disposto all’art. 157 del TUSL, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo la premialità definita all’art. 5 del DM n. 132/2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, su cui si attendono maggiori informazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I criteri di premialità sono suddivisi in:

  1. in ragione della storicità dell'azienda, fino ad un massimo di dieci crediti;
  2. in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, sino ad un massimo di 20 crediti;
  3. in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sino a trenta 30 crediti;
  4. in relazione ad attività, investimenti o formazione, fino a 10 crediti.

Di seguito il dettaglio dei criteri premianti.

Storicità dell'azienda (max 10 crediti)

Patente cantieri edili - Criteri premianti

Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (max 20 crediti)

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (max 30 crediti)

Patente cantieri edili - Criteri premianti

Attività, investimenti o formazione (max 10 crediti) nelle seguenti ipotesi

Patente cantieri edili - Criteri premianti

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