Patente cantieri edili: soggetti obbligati ed esonerati, come richiederla e come si perde

Guida al nuovo obbligo previsto per i cantieri edili dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro

di Redazione tecnica - 27/09/2024

Sospensione lavori

Così come previsto al comma 10, art. 27, del TUSL, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 14 del TUSL stesso.

L’art. 3, comma 2, del DM n. 132/2024 dispone che se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti (datore di lavoro, delegato o dirigente) almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o all’articolo 321 del codice di procedura penale.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Così come disposto all’art. 14, comma 14, del TUSL, è ammesso ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

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