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Patente cantieri edili: tutti i numeri del Ministero del Lavoro

Tantissime le richieste di accesso al portale dell'INL, molte delle quali per l'invio delle autocertificazioni, consentito fino a fine mese

di Redazione tecnica - 02/10/2024

197.911 autocertificazioni tramite PEC, 8.794 patenti rilasciate, altre 1.846 in bozza. Numeri impressionanti e comunque parziali - considerato il totale di oltre 800mila soggetti interessati - quelli che ha comunicato il Ministero del Lavoro alle 19 del 1° ottobre 2024, primo giorno di operatività del "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” comunemente conosciuta come patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

Patente cantieri: i dati del MLPS sulle richieste

Si tratta della prima fase di applicazione dello strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 - come integralmente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024 - le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18 settembre 2024, n. 132.

La ricezione delle domande di rilascio della patente è gestita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla piattaforma dedicata, accessibile tramite SPID o CIE, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INL 23 settembre 2024 n. 4

Al momento è possibile inviare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC sul possesso dei requisiti, utilizzando il modello allegato alla circolare dell’INL, fermo restando che essa avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincolerà i richiedenti presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la stessa data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della sola autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, ma sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Possesso patente cantieri: soggetti obbligati ed esonerati

Ricordiamo che possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. 

Sono soggetti obbligati al possesso della patente nei cantieri edili le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, mentre restano esclusi:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Requisiti per il rilascio della patente

Per il rilascio della patente occorre il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.Lgs. n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Infine, come previsto all’art. 27, comma 4, del TUSL, la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

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