Patente cantieri: indicazioni operative per le ASL

In una nota, l'Assessorato Regionale alla Salute dell'Emilia Romagna chiarisce ruoli e competenze del personale delle ASL in relazione al controllo patenti, agli accertamenti post infortunio e alle commissioni per il recupero crediti

di Redazione tecnica - 03/01/2025

Le indicazioni contenute nel DM n. 132/2024 e nella Circolare dell'INL n. 4/2024 non chiariscono sempre in maniera esaustiva tutti gli aspetti applicativi di un sistema particolarmente complesso quale è quello della patente a crediti per imprese e lavoratori operanti nei cantieri edili, nel quale sono coinvolti numerosi attori ed istituzioni.

Patente cantieri: le indicazioni della Regione Emilia sul ruolo delle ASL

Proprio per definire in maniera puntuale il ruolo delle ASL, l'Assessorato per le Politiche alla Salute della Regione Emilia Romagna ha diramato una nota destinata ai Servizi di Medicina del Lavoro, in riferimento alla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 del d.Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, del c.d. “Decreto PNRR 4” (D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024).

Ricordiamo che le modifiche normative hanno introdotto dal 1° ottobre 2024, un sistema di qualificazione per le aziende e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, consistente nel possesso di una patente a crediti rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'attuazione delle norme è stata resa possibile:

Consultazione informazioni sul Portale INL

Sottolinea l'Assessorato Regionale che la richiesta ed il rilascio della patente sono di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e che le Aziende Sanitarie Locali non sono ricomprese tra i soggetti cui è consentito l'accesso al portale istituito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel quale sono presenti le informazioni relative alla patente.

In particolare, possono accedere alle informazioni contenute nella patente:

  • i titolari della patente o loro delegati;
  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
  • il responsabile dei lavori;
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Ai fini operativi, si ritiene quindi che:

  • il personale delle Aziende Sanitarie Locali non disponga delle necessarie informazioni, liberamente consultabili, per lo svolgimento di accertamenti nei confronti dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori Autonomi rispetto a quanto previsto dal comma 1 e seguenti dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008;
  • attualmente le ASL non posseggano informazioni in merito alla definizione e conclusione dei procedimenti penali;
  • per quanto concerne, invece, la verifica degli obblighi del committente come già previsto dall'art. 90 comma 9 lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, le ASL potranno verificarne l'assolvimento secondo le comuni modalità già in uso; inoltre gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate non sono ricompresi in quelli individuati dal comma 11 dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. 

Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio di informazioni 

L'Assessorato ricorda che gli accertamenti immediatamente successivi all'infortunio sul lavoro sono svolti nella maggior parte dei casi dal personale delle ASL, che vi procedono in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e secondo le direttive impartite delle Procure della Repubblica, e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria. 

Né l'articolo 27 del d.Lgs. n. 81/2008 né il DM n. 132/2024 prevedono, a differenza di quanto previsto per INAIL, la possibilità che le ASL possano mettere a disposizione dell'INL le informazioni relative agli accertamenti svolti. Eventuali richieste di informazioni tese ad acquisire atti redatti dal personale afferente alle ASL dovranno quindi essere rivolte esclusivamente alle competenti Autorità Giudiziarie. 

Commissione territoriale recupero crediti 

Infine, in riferimento al recupero dei crediti, secondo il DM n. 132/2024 esso è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e di INAIL, a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Segnala l'Assessorato che la circolare n. 4/2024 dell'INL non fornisce ulteriori indicazioni circa le modalità con cui il personale delle ASL "invitato" potrà partecipare a tali commissioni né, tanto meno, quale sia il ruolo ad esso attribuito. Sarebbero quindi necessari degli atti di convenzione, oppure di collaborazione tra amministrazioni a livello nazionale, prima che locale tra ASL e Ispettorato Territoriale del lavoro, e senza che ciò comporti oneri a carico delle Aziende Sanitarie Locali.

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