Penali sul contratto: il TAR sull'annotazione al casellario ANAC

Prima di procedere all’annotazione, l'Autorità ha il dovere di verificare se la notizia sia effettivamente utile per le stazioni appaltanti nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico

di Redazione tecnica - 04/04/2025

L’annotazione al casellario ANAC a seguito dell’applicazione della penale dell’1% per ritardo nell’adempimento non è legittima quando comunque si tratta di un episodio isolato e l’OE adempie correttamente al contratto.

Questo perché sebbene l’annotazione sia un atto dovuto, l’Autorità è tenuta a valutare le circostanze per le quali l’annotazione possa rappresentare o meno una notizia utile.

Annotazione al casellario ANAC: illegittima se non c'è grave inadempimento

Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio, con la sentenza dell’11 marzo 2025, n. 5145 ha accolto il ricorso presentato contro l’annotazione nel Casellario Informatico dell’ANAC a seguito del’applicazione da parte di una SA della penale superiori all’1% del valore contrattuale nell’ambito dell’affidamento di un servizio.

La società ricorrente si era aggiudicata un lotto relativo al servizio di raccolta e recapito, stipulando un Accordo Quadro con la stazione appaltante. Nel corso dell’esecuzione del contratto, quest’ultima ha applicato una penale per ritardo e successivamente ha segnalato l’accaduto all’ANAC. L’Autorità ha avviato il procedimento per l’annotazione della notizia nella Sezione B del Casellario Informatico.

Secondo la società ricorrente, l’ANAC ha commesso un errore nel considerare l’applicazione della penale come una fattispecie assimilabile alla risoluzione contrattuale, trattandosi invece di un evento rimesso all’autonomia contrattuale e privo dei presupposti di grave inadempimento.

Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici non attribuisce più all’ANAC il compito di individuare autonomamente le fattispecie equiparabili alla risoluzione per inadempimento o alla condanna al risarcimento del danno, come confermato anche dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico, adottato con la Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272

Annotazione casellario ANAC: quali informazioni?

Una tesi confermata dal TAR, secondo cui ANAC non ha adeguatamente considerato alcuni elementi essenziali per valutare la concreta utilità dell’annotazione per le stazioni appaltanti.

In particolare, il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (il "vecchio" Codice Appalti), l’ANAC gestisce il Casellario Informatico e stabilisce le informazioni da annotare, purché queste siano utili per le valutazioni delle stazioni appaltanti in materia di gravi illeciti professionali.

L’art. 8, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario Informatico prevede che la Sezione B contenga informazioni relative a:

  • provvedimenti di esclusione o revoca dell’aggiudicazione per gravi illeciti professionali;
  • provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave inadempimento;
  • provvedimenti di applicazione di penali superiori all’1% del valore contrattuale, sanzioni o condanne al risarcimento del danno;
  • comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’ANAC, prima di procedere all’annotazione, ha il dovere di verificare se la notizia sia effettivamente utile per le stazioni appaltanti nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

Le conclusioni del TAR

Il TAR ha ribadito che, nei casi in cui l’annotazione non sia un atto dovuto, l’ANAC deve fornire una motivazione adeguata sulle ragioni della sua utilità, evitando mere affermazioni di principio.

Nel caso specifico ANAC ha basato l’annotazione esclusivamente sul superamento della soglia dell’1%, senza considerare elementi di fatto rilevanti, tra cui:

  • il contratto non è stato risolto, segno che la stazione appaltante ha mantenuto la fiducia nell’operatore economico;
  • la penale è stata un episodio isolato, senza ulteriori inadempimenti nel tempo.

Il ricorso è stato quindi accolto: ANAC ha errato nel considerare automaticamente rilevante l’applicazione di una penale superiore all’1%, senza effettuare una valutazione specifica della gravità del comportamento dell’operatore economico.

 

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