Perdere il Superbonus per colpa dell’impresa: provare il danno non è scontato

In caso di danno da “perdita di chance” la giurisprudenza non è ancora del tutto consolidata, ma per ricevere il risarcimento una perizia può essere decisiva

di Cristian Angeli - 17/09/2024

Le controversie con le imprese di costruzioni sono sempre molto delicate. Se poi ci sono di mezzo i bonus edilizi entrano in gioco fattori complessi, e gli elementi tecnici si mescolano a quelli giuridico-fiscali, rendendo ancora più incerto l’esito di un eventuale giudizio.

Il tema è particolarmente “caldo” in relazione ai numerosi problemi che possono sorgere nel rapporto tra committente dei lavori (nonché beneficiario delle detrazioni) e impresa esecutrice. La normativa in materia di bonus edilizi, infatti, lega la corretta maturazione dei bonus anche ad adempimenti di natura tecnica che gravano proprio sul costruttore. Non è raro, in tale contesto, che il committente si trovi quindi a perdere il diritto alla detrazione a causa di alcuni intoppi avvenuti in cantiere o comunque legati al comportamento dell’impresa. Si pensi al mancato rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dei lavori, o alla necessità che gli interventi conseguano determinati risultati.

In queste situazioni, il committente subisce un danno innanzitutto dovuto all’inadempimento, ma anche connesso alla mancata possibilità di fruire del beneficio fiscale prospettato.

Tale tipo di danno, c.d. “da perdita di chance”, ha già fatto il suo ingresso nelle aule di giustizia, portando a sentenze contrastanti, che però concordano sull’importanza decisiva degli elementi di prova. Dimostrare che il mancato accesso alla detrazione dipende direttamente dall’operato del costruttore, e rivalersi così su di esso, non è scontato, e richiede di portare elementi tecnici a supporto della propria pretesa risarcitoria.

Il nesso tra danno e inadempimento

La giurisprudenza che sta maturando sul tema evidenzia come non sia sufficiente “accusare” l’impresa di inadempimento per ottenere ristoro anche della perdita di un bonus edilizio. Certamente, un costruttore che non esegue nei tempi concordati le opere provoca dei danni risarcibili al committente, ma una carenza probatoria rispetto al collegamento tra detto inadempimento e la “perdita di chance” può portare il Giudice a negare il ristoro specifico relativo alla mancata detrazione.

È stato questo il caso, ad esempio, della sentenza n. 1690/2023 emanata dal Tribunale di Treviso, chiamato a intervenire da un proprietario che ha appaltato lavori agevolabili con Superbonus a un’impresa che però non li aveva mai realizzati. Nonostante il Giudice abbia risolto il contratto d’appalto per inadempimento, egli non ha esteso i danni alla “perdita di chance”, argomentando che “l’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone comunque la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici”. In particolare, il proprietario non ha prodotto “alcunché che possa permettere di ritenere provato, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, che se non vi fosse stato l’inadempimento della convenuta l’attore avrebbe potuto giovarsi del bonus fiscale”. Ebbene, in caso di bonus edilizi la “utilità patrimoniale” astrattamente conseguibile che va provata dipende anche da elementi di natura tecnica, cosicché allegare una perizia che dettagli tali elementi può rendere evidente il collegamento tra inadempimento e perdita del bonus.

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