Pergolato: definizione e caratteristiche della struttura

In un'interessante sentenza del TAR si ribadiscono alcuni concetti fondamentali su questa tipologia di manufatto e sul titolo abilitativo necessario

di Redazione tecnica - 11/05/2024

La qualificazione di un pergolato come opera stabile o precaria non è sempre di facile definizione, ma ci sono sicuramente delle linee guida, fornite dalla giustizia amministrativa, che possono aiutare a identificare correttamente la tipologia di struttura.

Pergolato: il TAR sulle caratteristiche dell'opera

Esempio ne è la sentenza del TAR Campania del 23 gennaio 2024, n. 594, con cui è stato respinto il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità di un’istanza di permesso di costruire relativa a un pergolato, impugnata sul presupposto che sul manufatto fossero scaduti i termini per l’emissione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione e si fosse formato il silenzio assenso, per altro per un’opera in cui si era in possesso già di autorizzazione paesaggistica.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, l’intervento sarebbe rientrato tra quelli non necessitanti titolo edilizio trattandosi di un pergolato e, comunque, la struttura portante insieme all’elemento di copertura e/o chiusura, non avrebbe potuto essere considerata una nuova costruzione, dal momento che la copertura e la chiusura perimetrale con vetri a pacchetto erano state realizzate con materiale privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che potessero connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, senza quindi comportare un aumento volumetrico e, in ogni caso, configurando un volume tecnico escluso dal calcolo della volumetria.

Nel valutare la questione, il TAR ha evidenziato come l’area di intervento ricadeva in una zona in cui è vietato qualsiasi intervento che comporti “incremento dei volumi esistenti”, salvo specifiche eccezioni che non ricorrevano nel caso di specie.

Permesso di costruire in area vincolata: vale il silenzio assenso?

Si spiega così la mancata formazione del silenzio assenso, considerato che l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), dispone che “decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”, facendo espressamente salvi “i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241…”.

Per altro, sul punto, il collegio ha richiamato la recente giurisprudenza che, valorizzando le finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore in materia, ha ritenuto che, una volta che l’interessato abbia già ottenuto e prodotto l’autorizzazione paesaggistica, sia applicabile l’istituto del silenzio assenso anche nel caso di richiesta di permesso di costruire in zona vincolata evitando un ingiustificato aggravamento del procedimento.

In questo caso però, l’autorizzazione paesaggistica aveva autorizzato esclusivamente “la realizzazione di due pergole lineari in legno aperte su ogni lato…” con la prescrizione che “la struttura lignea dei pergolati, in nessun tempo potrà essere chiusa o tompagnata…”, mentre l’intervento oggetto dell’istanza di permesso di costruire è in evidente contrasto con tale autorizzazione paesaggistica; per cui non può valere a legittimare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti.

L’intervento infatti, riguarda la realizzazione di due strutture costituite da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, con caratteristiche tali da renderle solide e robuste e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, chiuse perimetralmente e superiormente da superfici vetrate “a pacchetto”, e ciò in contrasto con l’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata.

Trattandosi di un intervento contrastante con le prescrizioni già espressamente imposte in sede di precedente autorizzazione paesaggistica e vietato del Piano Territoriale Paesistico, il comune non era quindi tenuto ad indire la conferenza di servizi ex art. 14 legge n. 241 del 1990.

Pergolato: definizione e caratteristiche della struttura

Analizzando poi la struttura oggetto della richiesta di permesso di costruire, per caratteristiche e dimensioni, essa non può essere ricondotta alla nozione di “pergolato".

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, il pergolato:

  • ha una funzione ornamentale;
  • deve essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
  • deve essere oggettivamente inidonea a soddisfare esigenze prolungate nel tempo.

Né il fatto che le vetrate, perimetrali e sommitali, previste siano “a pacchetto” può valere ad escludere la natura stabile dell'opera e l’oggettiva idoneità dell’intervento a chiudere lo spazio in questione, con rilevante aumento della superficie utile e della volumetria.

Nemmeno l'eventuale utilizzo stagionale delle vetrate è sufficiente a conferire natura precaria all'opera, perché occorre che la struttura sia oggettivamente inidonea a soddisfare esigenze prolungate nel tempo. In materia va, infatti, applicato non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un’opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando in ipotesi le opere medesime siano state realizzate con materiali facilmente amovibili; ne consegue che anche dal punto di vista paesaggistico non possono essere considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo.

Nel caso in questione, l’alterazione del territorio derivante dall’intervento proposto non può essere considerata né temporanea né precaria né irrilevante, né può ritenersi che l’intervento abbia carattere pertinenziale e accessorio, considerando:

  • le caratteristiche costruttive dell’intervento proposto;
  • le stabili finalità che è destinato a soddisfare;
  • le dimensioni e l’ingombro delle strutture da realizzare, in rapporto con le dimensioni dell’immobile “principale”.

La trasformazione urbanistico-edilizia configura il pergolato come nuova costruzione

Sul punto i giudici hanno richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; infatti è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e ciò anche se ciò avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Non solo: un limitato utilizzo, nel corso dell’anno, da parte del proprietario dello spazio creato dalla chiusura del balcone per mezzo di pannelli in vetro non scongiura la effettiva creazione di un volume ulteriore che, impone la previa richiesta del rilascio del titolo abilitativo ai competenti uffici comunali, dovendosi badare, non ai materiali utilizzati ma all’effetto finale e alla vocazione di utilizzo dell’area trasformata grazie alle installazioni, “la cui capacità di essere chiuse attiene (anch’essa) alle sole modalità di utilizzo dell’opera".

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