Pergolato, opere precarie e permesso di costruire: il TAR su proroghe e sanatoria
Per essere considerate tali, le opere precarie devono essere facilmente removibili ma devono anche e soprattutto avere natura temporanea
La precarietà di un’opera edilizia dev’essere valutata considerando principalmente la funzione alla quale è destinata e non le modalità costruttive impiegate.
Le opere precarie difatti devono essere agevolmente rimovibili ma, soprattutto, devono essere funzionali a soddisfare un’esigenza temporanea, con obbligo di effettiva rimozione una volta soddisfatta la necessità.
Solo in questo caso l’installazione può avvenire in assenza del permesso di costruire, che risulta invece obbligatorio ogniqualvolta l’opera sia mirata a soddisfare finalità perduranti nel tempo, perché si verificherebbe un’alterazione permanente del territorio anche se il manufatto dovesse essere un pergolato in struttura leggera.
Opere precarie senza titolo: quali caratteristiche?
A spiegarlo è il TAR Campania con la sentenza del 15 aprile 2024, n. 2488, con cui ha ritenuto infondato il ricorso contro l’ordine di demolizione inerente un pergolato realizzato in assenza di titoli abilitativi e impiegato come dehors a servizio di un locale bar.
Viene chiarito che le opere destinate a permanere in un luogo per soddisfare esigenze non temporanee necessitano sempre del permesso di costruire; questo vale anche nel caso in esame, dove il pergolato contestato, di oltre 162 mq di superficie e quasi 3 metri di altezza al colmo, composto da struttura leggera in profilati di alluminio e copertura retrattile in PVC - è stato realizzato nel 2012 e mai rimosso da allora.
Le opere precarie infatti, per essere considerate tali, non devono solo essere facilmente removibili ma devono anche, e soprattutto, avere natura temporanea, essendo obbligatorio rimuoverle al soddisfacimento dell’esigenza per cui sono state installate.
Di conseguenza, non possono essere reputate precarie, temporanee o irrilevanti le installazioni funzionali a soddisfare esigenze perduranti, perché in quel caso si configura un’alterazione permanente dell’assetto dei luoghi; intervento per la quale è sempre obbligatorio il permesso di vostruire, e per la quale, in assenza del titolo, risulta legittima la sanzione demolitoria.
Pergolato permanente: demolizione valida in assenza di permesso
Nel caso in esame, in particolare, si rileva che la struttura è stata inizialmente oggetto di permesso di costruire rilasciato alla proprietaria precedente, con validità temporanea di 2 anni.
Ignorando la temporaneità del titolo, la nuova proprietaria ha richiesto la proroga della validità del permesso solo a ridosso della sua scadenza, senza mai ottenerla dal Comune. Anni dopo, la stessa presentava un’istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per “recinzione e dehors su area scoperta privata”, anche questa rigettata dall’Amministrazione in quanto l’opera superava il limite massimo di superficie, pari a 50 mq, imposto dal Regolamento comunale per le strutture precarie tipo dehors.
A quel punto, non essendo stato impugnato il provvedimento di diniego della sanatoria - che quindi si è consolidato - il Comune ha emesso l’ordinanza di demolizione dell’opera, constatandone l’avvenuta realizzazione senza titoli, visto che appunto il permesso originario era scaduto e mai stato prorogato, e visto anche il rifiuto della successiva istanza di sanatoria.
I giudici hanno quindi confermato l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di un pergolato di consistenti dimensioni installato per soddisfare finalità permanenti.
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