Pergolato o tettoia? Interviene la Cassazione
La Corte di Cassazione interviene chiarendo le differenze tra pergolato e tettoia, oltre che il relativo regime edilizio applicabile
Tra i temi edilizi cui la giustizia di ogni ordine e grado si è più volte espressa vi sono certamente le strutture "leggere". Stiamo parlando di gazebo, pergolati, pergotende, pergole e tettoie, ovvero di strutture le cui caratteristiche hanno spesso contorni molto sfocati da confondere chi le realizza, spesso ignaro che le differenze incidono parecchio sul relativo regime edilizio oltre che sull'applicabilità di sanzioni penali.
Pergolato o tettoia: nuova sentenza della Corte di Cassazione
E su questo argomento registriamo un nuovo intervento della Corte di Cassazione che con l'ordinanza 16 marzo 2022, n. 8782 ci consente di approfondire alcune caratteristiche relative ai pergolati e alle tettoie.
Nel caso di specie, si ricorre in Cassazione per l'annullamento di una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna dell'attuale ricorrente alla pena di 15 giorni di arresto e 9.000 euro di ammenda, inflittagli all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato, in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e 181, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per aver realizzato su un immobile di sua proprietà, ubicato in zone sottoposta a vincolo paesaggistico, una struttura metallica intelaiata con innalzamento di mura perimetrali in mattoni e copertura con travi in legno in assenza di permesso di costruire.
La normativa
Prima di analizzare il responso della Cassazione, appare utile ricordare i contenuti delle norme citate:
- art. 44, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
- art. 181, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità
di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è
punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
Il ricorso
Secondo il ricorrente, però, la struttura realizzata non avrebbe necessitato di alcun titolo edilizio trattandosi di un pergolato destinato ad ombreggiare il lastrico solare sul quale era stata realizzato a complemento dell'immobile e perciò rientrante tra le opere di edilizia libera.
A sostegno di questa tesi, il ricorrente ha evidenziato che il manufatto fosse aperto su tutti i lati e provvisto di intelaiatura per esigenze di stabilità trattandosi di zona particolarmente ventosa. Non poteva ritenersi, così come affermato dalla Corte di appello, che costituisse la struttura portante di un separato volume abitabile sia perché i materiali edili ivi rinvenuti erano pienamente compatibili con quanto già realizzato escludendo perciò che i lavori fossero ancora in corso al momento del sopralluogo, sia perché non vi era alcuna specificazione progettuale o esecutiva dalla quale evincerne una diversa successiva destinazione, sia perché mancava qualsiasi elemento strutturale idoneo a comprovarne la abitabilità. Assume in ogni caso che la sua estensione fosse del tutto irrilevante ai fini della sua destinazione, rilevando come la normativa regionale nel definire gli interventi urbani ad edilizia libera attribuisca scarsa rilevanza alle dimensioni delle opere.
Pergolato o tettoia?
Diverso il giudizio della Cassazione secondo la quale sarebbero confermati i rilievi della Corte di Appello che aveva escluso la possibilità che il manufatto potesse essere considerato un pergolato in ragione:
- delle caratteristiche costruttive trattandosi di struttura saldamente ancorata al suolo, realizzata in muratura ed intelaiatura zincata, così da escludere il carattere di amovibilità delle impalcature destinate a sorreggere piante rampicanti, proprie della cd. edilizia libera;
- delle sue connotazioni strutturali che ne escludono la riconducibilità al concetto di pertinenza, riferita nella normativa urbanistica ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio in contestazione appartiene senza autonomia alla sua struttura, configurandone a tutti gli effetti un ampliamento e venendone altresì a modificare la sagoma.
Gli ermellini hanno ricordato un principio consolidato per cui si integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata. Integra il reato la realizzazione, in mancanza del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto sul rilievo che costituisce "nuova costruzione" anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato.
Inoltre, la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 380/2001, in quanto comporta un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma.
Lavori in corso
Valenza squisitamente fattuale rivestono in ogni caso le deduzioni volte a contrastare la circostanza che si trattasse di lavori in corso, accertata dai giudici distrettuali sulla base della presenza di un cantiere aperto comprovata dalla presenza dei materiali edili e dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel verbale di PG.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 16 marzo 2022, n. 8782IL NOTIZIOMETRO