Pergotenda in area vincolata? Ci vuole sempre l'autorizzazione paesaggistica
Anche se attività di edilizia libera, l'installazione di questo manufatto in zone vincolate ha bisogno dell'autorizzazione paesaggistica
La pergotenda rientra tra le attività di edilizia libera, ma deve rispettare alcuni criteri di realizzazione, ancora più rigidi, quando si tratta di un manufatto installato in una zona con un vincolo paesaggistico, ad esempio all'interno di un parco nazionale.
Pergotenda e tutela paesaggio: la sentenza del TAR
Ne è prova il caso oggetto della sentenza n. 2681/2022 del TAR Campania, sez. III, inerente il ricorso presentato per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica emessa da un ente Parco Nazionale per l’installazione di una pergotenda in un albergo situato nell’area.
L’Ente Parco Nazionale aveva dato il proprio nulla osta per il posizionamento di una pergotenda di 120 mq, con struttura portante in acciaio zincato e copertura con telo bianco in PVC ignifugo retrattile, completa di pannellature retrattili trasparenti da utilizzare esclusivamente in caso di pioggia e vento, senza uso di alcun tipo di pavimentazione sull’area a servizio dell’Hotel, con le seguenti prescrizioni e limitazioni:
- la pergotenda doveva avere carattere temporaneo, per un periodo non superiore a 120 gg dalla sua installazione, al termine del quale doveva essere rimossa entro un tempo massimo di 10 giorni;
- le chiusure laterali andavano realizzate con teli e non pannellature rigide;
- eventuali corpi illuminanti necessari alla struttura temporanea, dovevano essere realizzati con elementi che dirigessero la luce verso il basso, schermati nella parte superiore e posti ad una altezza massima pari ad un metro;
- il colore della copertura della pergotenda doveva essere neutro e poco impattante sull’ambiente circostante.
Pergotenda in zona vincolata è ammessa purchè sia temporanea
La temporaneità del manufatto era disposta perché il posizionamento di una pergotenda in zona B era ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito”; diversamente, la realizzazione di una pergotenda a carattere permanente, come invece richiesto, pur non costituendo volume data la presenza di aperture sui lati, sarebbe rientrata tra gli interventi di ristrutturazione edilizia non ammessi dalle NTA del Piano del Parco Nazionale.
Secondo il ricorrente, il nulla osta paesaggistico non sarebbe stato invece un atto dovuto dall’Ente, perché l’intervento edilizio in sé era qualificabile come attività libera. La struttura metallica della pergotenda sarebbe stata semplicemente solo un sostegno utile a rendere sicura la tenda che, in quanto, come detto, retrattile, non rappresentava un’opera fissa in grado di modificare la volumetria dell’immobile, rientrando quindi nell’edilizia libera. Ad avvalorare la tesi:
- il DM del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stato approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo riconduce la pergotenda alle “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenze degli edifici”, non richiedendo per tale intervento alcuna autorizzazione;
- il D.P.R. 31/2017 che, all’articolo 2, avrebbe disposto che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’allegato “A” tra i quali rientrano, al n. 17, le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
Da tale disciplina deriverebbe anche che, non essendo richiesta l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in esame, non sarebbe necessario il nulla osta dell’Ente Parco in coerenza con le esigenze di semplificazione che sono alla base del D.P.R. n. 31/2017 e delle attuali riforme volte ad aumentare le ipotesi di edilizia libera.
Autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria
Il TAR non è stato dello stesso avviso. Come previsto dalla legge n. 394/1991 con cui è stato costituito il Parco Nazionale entro cui si trova la pergotenda, la realizzazione di interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sempre sottoposta al preventivo nulla osta del Parco: l'esame di compatibilità dell'opera con il vincolo "naturalistico ambientale", costituisce quindi il presupposto necessario e vincolante di ogni provvedimento abilitativo di natura edilizia.
Non solo: non si può confermare nemmeno la presunta precarietà degli ancoraggi della struttura per escludere la doverosità del parere del Parco. Come spiega il TAR, al fine di individuare la natura precaria di un’opera, si deve, infatti, seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sono realizzabili, senza titolo, solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
Ne consegue che il termine di 120 giorni concesso dall’Ente Parco necessariamente qualifica l’opera, come temporanea e si tratta dell'unica tipologia ammissibile per la pianificazione vigente.
La struttura in esame infatti, pur non rappresentando un vero volume, è destinata a trasformare l’ambiente in maniera permanente, anche se con strutture leggere. Di conseguenza, tenuto conto del grado di vincolo esistente sul sito dove essa va realizzata, essa è ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito e necessita di nullaosta preventivo da parte dell’Ente proposto alla tutela del vincolo.
Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO