Pergotenda con chiusura a vetri: è edilizia libera

La struttura che conserva le caratteristiche di riparo temporaneo e non è collegata agli impianti della casa rientra quelle ammesse dall'art. 6 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 07/02/2025

Pur a fronte di oscillazioni giurisprudenziali, anche la pergotenda a cui è aggiunta una chiusura perimetrale precaria può essere ammessa tra gli interventi di edilizia libera.

Difatti, l'art. 6 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) stabilisce che tra le attività di edilizia libera rientrano gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, categoria nella quale, nelle indicazioni dell'allegato al D.M. 2 marzo 2018 "Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", al n. 50, sono incluse le pergotende, le cui caratteristiche sono riportate dalla giurisprudenza alla mancanza di elementi di fissità, stabilità e permanenza di chiusura degli spazi esterni finalizzata ad una migliore fruizione degli stessi.

Pergotenda con elementi scorrevoli: è attività edilizia libera

A ribadirlo, accogliendo il ricorso contro l’ordine di demolizione di una pergotenda con copertura retrattile e pannelli verticali scorrevoli, è stato il Consiglio di Stato con la sentenza del 27 gennaio 2025, n. 607.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva confermato la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione in quanto:

  • sul manufatto era stata rilasciata una concessione in sanatoria, relativa a una tettoia di 19 mq; sebbene l’opera sanzionata fosse di superficie inferiore, essa era radicalmente diversa, senza che si potesse configurare un intervento di demolizione e ricostruzione;
  • le caratteristiche dell’opera avrebbero determinato una chiusura dello spazio esterno, mediante tamponatura con pannelli di vetro seppur scorrevoli, idonea a creare ulteriore superficie utile che, come tale, necessita di idoneo titolo edilizio e non è assimilabile ad una pergotenda;
  • il carattere scorrevole dei pannelli di chiusura verticale, di per sé, non può assumere dirimente rilievo ai fini della qualificazione edilizia dell’opera, dipendendo la sua eventuale totale apertura dalla concreta gestione ed uso della struttura da parte del proprietario, che non fa venir meno l’idoneità della stessa a determinare la chiusura dello spazio esterno, coerentemente peraltro con la scelta di installare pannelli verticali in vetro;
  • ne consegue che l’opera sfugge all’ambito di esclusione dalla soggezione ad un titolo edilizio, sottraendo la normativa in materia edilizia, come dettata dal d.P.R. n. 380/2001, da tale regime unicamente gli interventi “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, categoria, quest’ultima, cui non può essere ricondotta l’opera sanzionata.

Da qui l’appello del proprietario della struttura, secondo cui:

  • l’intervento è consistito nella realizzazione del manufatto dopo avere eliminato la tettoia preesistente;
  • l’opera va qualificata quale pergotenda, non necessitante del titolo edilizio dal momento che non comporta un aumento di volumetria;
  • il giudice avrebbe potuto ordinare solo la rimozione dei pannelli verticali scorrevoli facendo salvo il resto dell’installazione.

Pergotenda: come qualificarle

Tesi condivise da Palazzo Spada: l’opera in questione deve essere qualificata quale pergotenda e rientra, pertanto, tra le opere di edilizia libera.

Spiega il Consiglio che le pergotende rappresentano interventi di edilizia libera qualora rimanga il preesistente utilizzo esterno dei luoghi di cui venga solo valorizzata la fruizione con un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità rendendo più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

La pergotenda, infatti, in tali casi, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato.

Ricordano inoltre i giudici d’appello che nel frattempo, rispetto al provvedimento oggetto di giudizio, è sopravvenuta la disciplina introdotta dal d.l. 115 del 2022, conv. dalla legge n. 142 del 2022, che ha espressamente incluso nella attività edilizia libera anche le “VEPA -Vetrate panoramiche amovibili” (art. 6, comma 1, lettera b-bis del d.P.R. n. 380/2001).

Vetrate laterali: la pergotenda rimane spazio con destinazione esterna

Pur a fronte di oscillazioni giurisprudenziali, può rientrare nell'attività edilizia libera anche la pergotenda a cui è aggiunta una chiusura perimetrale precaria.

Difatti, l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che tra le attività di edilizia libera rientrano gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, categoria nella quale, nelle indicazioni dell'allegato al D.M. 2 marzo 2018 "Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", al n. 50, sono incluse le pergotende, le cui caratteristiche sono riportate dalla giurisprudenza alla mancanza di elementi di fissità, stabilità e permanenza di chiusura degli spazi esterni finalizzata ad una migliore fruizione degli stessi.

Le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura le caratteristiche di precaria delimitazione dello spazio esterno né trasformano lo spazio esterno, in quanto ne rendono solo maggiore la vivibilità, secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende.

Manca, infatti, in tal caso quella attività di trasformazione dell’organismo edilizio che caratterizza la ristrutturazione edilizia, in quanto il terrazzo mantiene la sua originaria funzione di spazio esterno e viene reso maggiormente fruibile proprio in quanto area pertinenziale dell’appartamento.

Diverso il caso in cui l'area esterna, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, venga collegata agli impianti dell'appartamento e dotata di riscaldamento o di altri impianti di areazione, in quanto, in tal caso, muterebbe significativamente la destinazione funzionale dello spazio.

Nel caso di specie:

  • la copertura retrattile e la chiusura con le vetrate laterali, apribili e facilmente amovibili, non hanno fatto venire meno la destinazione esterna dello spazio, di contenute dimensioni, così delimitato;
  • le vetrate laterali non hanno fatto perdere alla struttura la sua natura precaria né hanno trasformato lo spazio esterno, in quanto lo hanno solo reso maggiormente vivibile, secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende;
  •  l’area esterna in questione non è stata collegata agli impianti dell'appartamento e dotata di riscaldamento o di altri impianti di areazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in quanto il manufatto è una pergotenda e in quanto tale rientra in edilizia libera.

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