Pergotenda, Gazebo e destinatari delle sanzioni edilizie: i chiarimenti del TAR

Il TAR Sicilia chiarisce (ancora una volta) quali sono le caratteristiche che devono possedere gazebo e pergotende per rientrare in edilizia libera e le responsabilità per gli abusi edilizi

di Redazione tecnica - 14/04/2025

Chi può essere destinatario di un ordine di demolizione? Quali sono le caratteristiche che deve possedere una pergotenda o un gazebo per rientrare tra gli interventi di edilizia libera disciplinati dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Pergotende e destinatari delle sanzioni edilizie: nuova sentenza del TAR Sicilia

Mentre la prima è una domanda che trova pacifica risposta all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), sulla seconda, quando si parla in generale delle cosiddette “strutture leggere”, è spesso indispensabile l’intervento della giustizia amministrativa anche dopo le ultime modifiche arrivate dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

Alle due domande ha, comunque, fornito risposta il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che, con la sentenza 28 gennaio 2025, n. 289, è ancora una volta tornata su alcuni concetti difficilmente inquadrabili dal Testo Unico Edilizia.

Il caso ruota attorno a un gazebo posizionato nella corte antistante un’abitazione e consente di affrontare due questioni spesso ricorrenti in edilizia privata:

  • la responsabilità per l’abuso edilizio anche in assenza di titolarità formale dell’area;
  • la qualificazione della struttura come pergotenda/gazebo, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa.
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