Pergotenda, Gazebo e destinatari delle sanzioni edilizie: i chiarimenti del TAR

Il TAR Sicilia chiarisce (ancora una volta) quali sono le caratteristiche che devono possedere gazebo e pergotende per rientrare in edilizia libera e le responsabilità per gli abusi edilizi

di Redazione tecnica - 14/04/2025

I destinatari dei provvedimenti sanzionatori

La ricorrente impugna il provvedimento con il quale un Comune siciliano aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Secondo la difesa, però, la sanzione pecuniaria sarebbe illegittima, poiché riferita a una particella catastale da tempo soppressa e non riconducibile alla proprietà della ricorrente. Eppure il TAR, aderendo all’orientamento consolidato in materia, ha ritenuto legittimo il provvedimento, ricordando che “le sanzioni edilizie hanno carattere reale e possono essere irrogate anche nei confronti di chi abbia semplicemente realizzato l’abuso, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata”.

Una posizione che non sorprende: l’art. 29 del TUE individua infatti tra i soggetti responsabili sia il titolare del permesso di costruire che l’esecutore materiale dell’opera abusiva. E in questo caso, la ricorrente aveva chiaramente riconosciuto che il gazebo oggetto di contestazione era stato posizionato da lei e faceva parte dell’area in uso esclusivo alla sua abitazione.

Conclusione: il Comune può irrogare la sanzione anche nei confronti di chi non risulti catastalmente proprietario, ma sia responsabile materiale dell’intervento. L’illecito edilizio segue infatti una responsabilità “di fatto”, non necessariamente legata alla titolarità formale.

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