Permesso di costruire, agibilità e tolleranze costruttive: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Da Palazzo Spada una nuova sentenza che chiarisce le differenze tra la verifica di conformità edilizia e urbanistica e l'agibilità, oltre che il significato delle tolleranze costruttive
Permesso di costruire, agibilità e tolleranze costruttive: interviene il Consiglio di Stato
Risulta chiaro, dunque, che tra il “certificato di agibilità” e la “segnalazione certificata di agibilità” di cui al citato art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 esistono dei presupposto completamente differenti, ribaditi tra le altre cose da parecchi interventi della giustizia amministrativa tra i quali segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3610 che fornisce importanti chiarimenti anche in merito alle tolleranze costruttive di cui al successivo art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.
Relativamente al “certificato di agibilità”, il ricorrente avrebbe voluto utilizzarlo per confermare la conformità edilizia di un fabbricato. I giudici di Palazzo Spada hanno, però, rilevato che l’avvenuto rilascio di questo certificato è del tutto irrilevante per la conferma di quello che oggi è definito “stato legittimo” (art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001).
Proprio per questo motivo, l’illiceità di un immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità.
“Il permesso di costruire e il certificato di agibilità - conferma il Consiglio di Stato - sono infatti collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche”.
Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. Secondo il Consiglio di Stato “la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente “nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità”.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3610IL NOTIZIOMETRO