Permesso di costruire, agibilità e tolleranze costruttive: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Da Palazzo Spada una nuova sentenza che chiarisce le differenze tra la verifica di conformità edilizia e urbanistica e l'agibilità, oltre che il significato delle tolleranze costruttive
Tolleranze costruttive
Relativamente al concetto di “tolleranza costruttiva” di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia(introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. p), del D.L. n. 76/2020), quest’ultimo prevede che:
“Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
In tal senso, seguendo una prassi ormai consolidata, il concetto di “tolleranza costruttiva” si applica all’esecuzione delle unità immobiliari assentite e non già a superfetazioni o comunque a manufatti non presenti nel progetto autorizzato.
Inoltre del tutto estraneo a tale concetto rimane in ogni caso il cambiamento della destinazione d’uso.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3610IL NOTIZIOMETRO