Permesso di costruire annullato e fiscalizzazione: il Consiglio di Stato sul silenzio della P.A.
Sulla sanzione alternativa alla demolizione di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si forma il silenzio-assenso? Interessante interpretazione del Consiglio di Stato
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio
La fiscalizzazione è disciplinata dagli articoli 33, 34 e 38, del TUE ed è un’alternativa alla demolizione per alcune tipologie di abusi edilizi.
Secondo l’art. 33, comma 2: “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”.
La demolizione risulta essere, comunque, obbligatoria per interventi realizzati in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o storici. La fiscalizzazione non si applica in questi casi, a tutela del patrimonio collettivo.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2: “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
In questo caso, la fiscalizzazione può essere concessa per abusi che:
- non alterano significativamente la destinazione dell'immobile;
- non incidono sui vincoli di sicurezza o sulle normative di settore.
Infine, ai sensi dell’art. 38 del TUE, la fiscalizzazione si applica agli interventi realizzati con permessi di costruire successivamente annullati per vizi:
- Procedurali: Fiscalizzabili mediante sanzione pecuniaria;
- Sostanziali: Non fiscalizzabili, se il contrasto con la disciplina urbanistica è insanabile.
L'integrale pagamento della sanzione produce gli stessi effetti di una sanatoria edilizia.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 13 dicembre 2024, n. 10076IL NOTIZIOMETRO