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Permesso di costruire annullato: obbligatorio il rispetto dei termini

Illegittimo l'annullamento d'ufficio oltre i termini consentiti, qualora non sussistano false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci

di Redazione tecnica - 08/10/2024

L’Amministrazione ha il potere di disporre l’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo entro un termine massimo di 12 mesi in virtù dell’esistenza di ragioni di interesse pubblico, tenendo sempre conto però anche degli interessi maturati dal titolare del permesso in tema di legittimo affidamento.

È possibile derogare al termine di 12 mesi previsto dalla normativa solo nel caso in cui il titolo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o false rappresentazioni della realtà dei fatti.

Permesso annullato in autotutela: cosa prevede la legge

A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 17 settembre 2024, n. 577che ha accolto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria disposto dal Comune oltre il termine massimo concesso dalla legge.

Ricorda il tribunale amministrativo che è l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo) a disciplinare l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi, e che si applica anche in materia di titoli edilizi.

In particolare, il permesso di costruire rilasciato può essere annullato d’ufficio entro 12 mesi se sussistono specifiche ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi ingenerati dal privato in materia di legittimo affidamento a seguito dell’approvazione del titolo. Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 21-nonies, l’Amministrazione h

a il potere di annullare il titolo anche oltre il termine di 12 mesi, ma solo se dovesse emergere che questo è stato disposto “sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.

Il Comune non può infatti disporre l’annullamento di un titolo inizialmente rilasciato senza motivare specificatamente le ragioni di interesse pubblico da tutelare o senza tener conto dei diritti maturati dal privato, a meno che non ci sia evidenza del carattere illegittimo dello stesso provvedimento o delle dichiarazioni sulle basi dei quali il titolo è stato approvato.

Autotutela titolo: Comune tenuto a motivare e rispettare i termini

Nel caso in esame, la ricorrente ha acquistato un immobile sul quale già pendeva l’istanza di condono, richiesta ai sensi della Legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio).

Successivamente all’integrazione dei documenti richiesti e all’avvenuto pagamento delle somme a titolo di oblazione, l’istanza è stata approvata dal Comune con l’espressa indicazione dell’assenza di emersione di elementi ostativi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio).

L’Amministrazione, tuttavia, quasi tre anni dopo ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Per i giudici del TAR appare dunque evidente la violazione dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 citata sopra, in quanto il Comune non ha rispettato il termine massimo di 12 mesi per l’esercizio del potere di riesame.

Non risulta peraltro applicabile la deroga per l’esercizio del potere di autotutela prevista al comma 2-bis dello stesso art. 21-nonies, in quanto nell’atto non è stata espressa alcuna delle circostanze che consentirebbero all’amministrazione di prescindere dal termine imposto e di reputare il provvedimento illegittimo.

In conclusione il ricorso è stato accolto con coseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento di annullamento del permesso disposto dall’Amministrazione.

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