Permesso di costruire: chi può richiederlo?
La sentenza del TAR: è legittima la richiesta di tutti quei soggetti che dimostrino avere, con l’immobile, una relazione basata su un diritto reale oppure su un rapporto giuridico ad effetti obbligatori
Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di avere una relazione qualificata col bene che sarà oggetto di lavori. Tale relazione non deve consistere obbligatoriamente nella sussistenza di un diritto reale sul bene, ma può scaturire anche per via di un rapporto giuridico ad effetti obbligatori.
Permesso di costruire, DIA e SCIA: chi può richiederli?
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 15 luglio 2024, n. 14362, con la quale ha accolto il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di rimozione di opere realizzate su suolo pubblico senza autorizzazione della PA proprietaria.
Nel caso in questione, è stata realizzata un’autorimessa interrata di due piani, con relativa viabilità di accesso, all’interno di un’area che l’Amministrazione sosteneva essere ancora di proprietà comunale. È tuttavia emerso dagli atti che l’area in cui è stata realizzata l’autorimessa era stata acquisita dalla società ricorrente, mentre per quella occupata dalla rampa di accesso, il Comune aveva sottoscritto un atto di transizione con il quale si obbligava a trasferirne la proprietà, con successiva approvazione della stipula del relativo atto di trasferimento da parte del Consiglio Comunale.
Questo atto di trasferimento non è mai stato concluso per inadempienze imputabili esclusivamente alla stessa Amministrazione, tanto che una sentenza della Corte d’Appello ha successivamente sancito che la proprietà del lotto sarebbe stata trasferita automaticamente a favore della ricorrente al momento dell’avvenuto versamento della somma stabilita nell’atto. Tutte attività espletate dalla ricorrente, divenuta proprietaria a tutti gli effetti dell’area, ma comunque già legata al bene per via di un atto di transizione con effetti obbligatori.
Proprio per questo, ribadisce il TAR, possono fare richiesta del titolo edilizio tutti i soggetti che dimostrino avere, con l’immobile, una relazione basata su un diritto reale oppure su un rapporto giuridico ad effetti obbligatori.
Lavori eseguiti con DIA invece che con PdC: i termini per l'esercizio del potere inibitorio
Per quanto riguarda l’assentibilità in sé dei lavori, il Collegio ha precisato che si trattava di interventi eseguiti tramite la presentazione di una DIA e di una successiva DIA in variante, quando invece sarebbe stato necessario il Permesso di Costruire.
Per questo motivo non trova applicazione il termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo), riferito solo ai lavori eseguibili con SCIA o DIA.
Per gli interventi obbligati alla richiesta del Permesso di Costruire, invece, si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 21 comma 2-bis della stessa Legge, secondo il quale possono sempre essere eseguite le attività di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte della PA, anche se è già stato dato inizio a tali attività tramite SCIA o DIA, oppure mediante silenzio-assenso.
Quando l’Amministrazione accerta che determinate opere che richiedevano il Permesso sono invece state realizzate con dichiarazione unilaterale - in questo caso la DIA - il soggetto responsabile non può vantare alcun affidamento in autotutela, visto che il provvedimento avrebbe “valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile”, e non sarebbe soggetto peraltro al rispetto di alcun limite temporale.
Si spiega infatti che “l'errore sui requisiti soggettivi o oggettivi della D.I.A., poiché frutto di una dichiarazione unilaterale, non può comportare in favore di chi la rende un affidamento vincolante per la parte pubblica che si limita a riceverla, per il solo fatto che quest'ultima non avrebbe esercitato i conseguenti poteri correttivi o inibitori, potendo tale omissione comportare un'eventuale responsabilità amministrativa, non già la sanatoria della D.I.A. mancante di un requisito essenziale”.
In ogni caso, conclude il TAR, il ricorso è stato accolto in quanto l’oggetto della controversia non è legato alla mancata richiesta del permesso di costruire, né all’eventuale ascrivibilità degli interventi compiuti nel novero del lavori realizzabili con DIA; la contestazione del Comune si è basata unicamente sul fatto che gli interventi sarebbero stati compiuti su suolo pubblico in assenza dell’autorizzazione ma, da questo punto di vista, il giudice ha assodato che la proprietà dell’area di intervento fosse stata effettivamente trasferita e la società ricorrente ne fosse la legittima proprietaria.
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