Permesso di costruire: entro quando è impugnabile?

Il Consiglio di Stato ricorda termini e condizioni per l'impugnazione, da parte di un soggetto legittimato ad agire, di un permesso di costruire

di Redazione tecnica - 11/02/2025

Il termine per impugnare un permesso di costruire da parte di un soggetto legittimato ad agire (ad esempio un proprietario confinante) è soggetto a delle scadenze ben precise, legate sia al momento in cui l’edificazione prende avvio (c.d. an dell'edificazione), ed eventualmente al momento in cui si prenda conoscenza dei lavori.

Una volta spirato il termine consentito, pari a 60 giorni, il ricorso non può che essere considerato tardivo e quindi non valutabile dal giudice, a prescindere dall'effettiva conformità dell'intervento al titolo edilizio.

Permesso di costruire: termini per l'impugnazione

La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 febbraio 2025, n. 962, respingendo l’appello presentato dal proprietario di un’unità immobiliare compresa in un fabbricato più ampio, e che ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un ampliamento in sopraelevazione.

Secondo il ricorrente, sarebbe stata data una falsa rappresentazione della rampa scale già esistente, inserendola come intervento di nuova costruzione, per fare rientrare un maggior volume iniziale nella base di computo dell’ampliamento del 20% previsto dal Piano Casa, altrimenti non computabile, in quanto escluso per la sua natura di volume tecnico.

Il Consiglio ha respinto l’appello ricordando che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre:

  • dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione;
  • là dove se ne contesti il quomodo, da quando, con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori, sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere;
  • a temperamento di queste regole di massima, è ammesso che chi vi abbia interesse fornisca la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo; in particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l'esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull'opera da realizzare.

Tardivo il ricorso proposto oltre i termini

Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica emergeva che il cartello di cantiere recava gli estremi del titolo edilizio, oltre che la tipologia dei lavori da eseguirsi.

Per tali ragioni, in presenza di contestazioni provenienti dal vicino, e riguardanti l’an della costruzione, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 60 giorni dalla data della foto, mentre è stato proposto ben 7 mesi dopo.

Non rileva nemmeno il fatto che il tribunale civile abbia accolto le tesi del ricorrente, “... previo accertamento in via incidentale da parte del CTU della preesistenza della rampa scala”, essendo il titolo edilizio emesso sulla base di presupposti giuridici (art. 11 d.P.R. n. 380/2001) diversi da quelli rilevanti ai fini dell’accoglimento di azioni civili di natura possessoria e/o manutentiva, e proprio per questo, essendo rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi.

Pertanto, considerato che l’appellante ha contestato il diritto del controinteressato all’edificazione e dunque l’an della costruzione, egli avrebbe dovuto proporre il relativo ricorso entro 60 giorni dalla data di apposizione del cartello di cantiere, mentre la circostanza che lo abbia fatto con ben 7 mesi di ritardo lo rende inderogabilmente tardivo.

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