Permesso di costruire: entro quando può essere impugnato?

Come stabilire il dies a quo per contestare il titolo abilitativo? Cosa fare se i termini per l'impugnazione sono decaduti? Lo spiega il TAR in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 01/10/2024

Il termine di decadenza per l’impugnazione di un titolo edilizio decorre, laddove si contesti l’an dell’edificazione, dall’inizio dei lavori. Ne deriva che il dies a quo per contestare il titolo abilitativo, pertanto, deve essere fissato alla data indicata nel cartello di cantiere.

Impugnazione permesso di costruire: i termini consentiti

A spiegarlo è il TAR Liguria con la sentenza del 23 settembre 2024, n. 630, con la quale ha ritenuto irricevibile un ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire, relativo a un nuovo edificio commerciale e del parcheggio annesso.

Secondo la ricorrente, proprietaria di un terreno adiacente, il permesso sarebbe stato rilasciato illegittimamente in quanto:

  • l’area di intervento non avrebbe avuto alcuna capacità edificatoria perché già gravata da vincolo pre-espropriativo, nelle more decaduto per intervenuta decorrenza del termine quinquennale, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura stradale;
  • la previsione di aiuole a verde e di un limitato numero di alberi di basso fusto non avrebbe costituito un’effettiva misura di mitigazione ambientale del parcheggio;
  • nella valutazione necessariamente complessiva dell’intervento, si sarebbe dovuto considerare che il parcheggio pertinenziale, parte essenziale e inscindibile del nuovo complesso, sarebbe stato interamente compreso nella fascia dove non sono consentite nuove costruzioni;
  • non sarebbe stata rispettata la distanza minima di 10 metri dalle costruzioni esistenti, nella specie rappresentate da alcune serre di proprietà della ricorrente.

Permesso di costruire: il calcolo del dies a quo per l'impugnazione

Le parti resistenti hanno chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, posto che il cartello di cantiere indicava come data di inizio dei lavori assentiti con permesso di costruire risalente ormai ad un anno prima, per cui l’impugnazione proposta quasi 5 mesi dopo sarebbe stata tardiva, essendo decorsi più di sessanta giorni.

Tesi accolta dal tribunale ligure, che sul punto ha ricordato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di decadenza per l’impugnazione di un titolo edilizio decorre, laddove si contesti l’an dell’edificazione, dall’inizio dei lavori.

Si tratta di quanto avvenuto nel caso in esame, il cui dies a quo per la proposizione del ricorso deve essere fissato alla data indicata nel cartello di cantiere, anche perché la ricorrente, nonostante l’agevole possibilità di controllo derivante dalla vicinanza all’area di intervento, non ha dimostrato il ritardato inizio dei lavori.

Considerando invece che le indicazioni contenute nel cartello di cantiere, relative alla costruzione di nuovo edificio commerciale, consentivano di apprezzare la natura dell’intervento e la destinazione del manufatto da realizzare, è quindi tardivo il ricorso notificato ben oltre il termine di sessanta giorni dall’avvio dei lavori che, nel caso di specie, vale ad integrare “piena conoscenza” del provvedimento abilitativo edilizio.

Garantire la certezza del rapporto giuridico

A nulla vale il riferimento alla violazione della normativa sulle distanze e dei vincoli posti sull’area, ovvero vizi che non sarebbero potuti emergere prima della conoscenza degli elaborati progettuali o del raggiungimento di un certo grado di sviluppo dei lavori.

La presenza di censure afferenti anche al quomodo dell’intervento edificatorio non vale ad escludere l’inerzia rispetto alla tempestiva impugnazione del titolo edilizio: le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità dei rapporti precludono di differire arbitrariamente l’impugnazione al soggetto che contesti la possibilità stessa dell’edificazione, e non solo le modalità realizzative, onde evitare che il ritardo possa dare luogo, nell’eventualità di accoglimento del ricorso, ad un danno aggiuntivo connesso all’avanzamento dei lavori, fino all’ipotesi estrema in cui la costruzione già realizzata risulti suscettibile di abbattimento.

Questa soluzione, del resto, non pregiudica in alcun modo le prerogative del soggetto interessato ad opporsi all’edificazione al quale, laddove la migliore conoscenza dell’intervento edilizio medio tempore acquisita abbia fatto emergere ulteriori profili di illegittimità, resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti.

 

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