Permesso di costruire: quali sono gli effetti dell'inerzia dell'Amministrazione?
L'inerzia si qualifica come ipotesi di silenzio significativo, che assume il valore di assenso, con il rischio di rilasciare titoli abilitativi per immobili non pienamente conformi
La richiesta di chiarimenti sul contributo di costruzione dovuto a seguito del rilascio di un permesso di costruire ben 1 anno dopo la presentazione dell'istanza è stata l’occasione per la Regione Emilia Romagna di chiarire gli effetti dell’inerzia dell’amministrazione.
Permesso di costruire: già efficace se rilasciato oltre i termini
Nel parere del 31 dicembre 2024, n. 1399200 dell'Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità, si ricorda che per espressa previsione dell’art. 29, comma 3, della L.R. n. 15/2013 “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA”. La norma riprende quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale dispone che “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio”.
A fronte del disposto normativo, ricorda la Regione, la giurisprudenza ha costantemente precisato che il contributo di costruzione va determinato con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie.
Le conseguenze del silenzio inerzia
Attenzione però, perché sul contributo dovuto influisce quindi il momento del rilascio del permesso e l’eventuale significatività dle silenzio operato dall’Amministrazione. Sul punto, ricorda la Regione, l’art. 18 della L.R. n. 15/2013 disciplina compiutamente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo un termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda per:
- l’istruttoria e l’acquisizione dei pareri interni (comma 5);
- l’invio alle Amministrazioni coinvolte delle SCIA e/o altre attestazioni e comunicazioni in regime di “SCIA Unica” (comma 10);
- la eventuale richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali (comma 6)
- l’elaborazione di una proposta del provvedimento finale, che deve essere “adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e comunicato all'interessato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proposta” (comma 11).
Ai sensi del successivo comma 14: “Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, di cui al comma 11 (75 giorni), la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.”
Il legislatore ha quindi stabilito un termine perentorio entro il quale l’amministrazione risulta chiamata a rilasciare il permesso di costruire, qualificando anche l’inerzia come un’ipotesi di silenzio significativo, che assume il valore di assenso, ossia di accoglimento dell’istanza senza condizioni.
A rafforzamento di tale risultato va sottolineato come il legislatore nazionale, con L. n. 120 /2020, abbia introdotto il nuovo comma 8-bis all’art. 2 della L. n. 241/1990, espressamente richiamato nel comma 15 dell’art. 18 della L.R. n. 15/2013, che stabilisce l’inefficacia del provvedimento tardivo:
“Le determinazioni in merito all'istanza di permesso di costruire adottate dopo la scadenza del termine di cui al comma 11 ovvero dopo la scadenza dei termini per la conclusione della conferenza di servizi semplificata, di cui al comma 8, sono inefficaci. Trascorsi tali termini, possono essere assunti i provvedimenti previsti dall' articolo 21- nonies della medesima legge n. 241 del 1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”.
Tale disposizione sancisce dunque la “consumazione” del potere di provvedere per l’amministrazione: nelle ipotesi di silenzio significativo – come nel caso del rilascio di un permesso di costruire - il provvedimento emanato oltre il termine diviene inefficace, e pertanto inidoneo a determinare alcun effetto sulla posizione soggettiva dell’istante, già regolata dal provvedimento tacito che si è formato a seguito del silenzio della amministrazione comunale.
Sul punto è intervenuto anche il Consiglio di Stato, che non solo ha avvallato tale principio ma ha anche indicato nella recente sentenza n. 3813/2024 che “il silenzio-assenso in materia edilizia può perfezionarsi anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme”, qualificando, quindi, il protrarsi dell’inerzia da parte dell’amministrazione, una volta spirato il termine di conclusione del procedimento, come assenso anche per quelle istanze carenti dei requisiti legali.
Il richiamo agli enti locali
In sintesi, risulta fondamentale, per gli enti locali chiamati ad esercitare le funzioni di controllo sui titoli abilitativi edilizi, rispettare rigorosamente i termini indicati, non solo al fine di emettere atti pienamente legittimi, garantire le posizioni giuridiche degli istanti e rispondere alle esigenze di tempestività ed economicità dell’azione amministrativa, ma anche per evitare che possa formarsi un provvedimento tacito favorevole con riguardo a domande non pienamente conformi alla normativa di riferimento, rispetto ai quali è ammesso unicamente di intervenire in via di autotutela, ove ricorrano i requisiti e i limiti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
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