Permesso di costruire e silenzio assenso: nuove semplificazioni in vista
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in edilizia
Mentre continua il lavoro che dovrebbe condurre entro il 2024 ad una revisione complessiva della normativa edilizia, a breve potrebbe arrivare una nuova modifica del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) relativamente al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Semplificazioni: approvato un disegno di legge
La strada non sarà breve perché questa volta la scelta non è quella di passare da un provvedimento d’urgenza (un decreto legge) ma da una legge che dovrà “scontare” i tempi del Parlamento. Lo scorso 26 marzo il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato un disegno di legge (Ddl Semplificazioni) che contiene un nuovo pacchetto di semplificazioni per facilitare la vita di cittadini e imprese.
Il nuovo disegno di legge interviene in diversi ambiti al fine di velocizzare la realizzazione di interventi finanziati dal PNRR e, più in generale, avere una P.A. capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative.
Si snelliscono le norme e i procedimenti in materia di:
- circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;
- traduzioni giurate;
- permesso di costruire su immobili vincolati;
- rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri;
- dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.
“La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente - ha affermato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione”.
Permesso di costruire: la semplificazione per gli immobili vincolati
Dei 35 articoli di cui si compone l’attuale versione del disegno di legge, spicca l’art. 13 “Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati” che dovrebbe modificare l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 relativo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
L’art. 20 del Testo Unico Edilizia disciplina puntualmente le tempistiche per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo al comma 8 che: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”.
L’art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della Legge n. 241/1990 prevede:
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.
La modifica al Testo Unico Edilizia
L’art. 15 del disegno di legge (che, ricordiamo, avrà tempistiche lunghe) modifica proprio l’art. 20, comma 8 del Testo Unico Edilizia abrogando nel primo periodo le seguenti parole “, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Dopo il primo periodo, viene aggiunto al comma 8 il seguente: “Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi”.
Prevista, dunque, la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.
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