Permesso di costruire e silenzio assenso: il TAR sulle tempistiche
Una interessante sentenza del TAR si esprime sul silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire
Caso di specie e conclusioni
Nel caso oggetto dell’intervento del TAR milanese, le tempistiche sono le seguenti:
- 23 maggio 2022 - presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire;
- 22 novembre 2022 (183 giorni dopo) - adozione del provvedimento di diniego definitivo, senza che il termine risulti essere stato sospeso o interrotto con gli atti indicati all’art. 20, c. 4 e 5, d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che sull’istanza si è formato il silenzio-assenso e che, quindi, l’amministrazione, per disconoscerne gli effetti, avrebbe dovuto intervenire esercitando il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d’ufficio) che dispone:
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 27 febbraio 2024, n. 518IL NOTIZIOMETRO