Permesso di costruire in variante: ok al silenzio assenso
Consiglio di Stato: in caso di variante in zona vincolata non è necessario richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica e si applica il comma 8 dell'art. 20 del Testo Unico Edilizia
Qualora il proprietario di un immobile sia già in possesso di autorizzazione paesaggistica e richieda un permesso di costruire in variante, è impossibile da parte di un’Amministrazione negare l’attestazione della formazione del silenzio assenso.
Si tratterebbe infatti di una decisione in violazione del comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), oltre che la richiesta di un ulteriore e inutile aggravuio procedimentale, incompatibile con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Permesso di costruire e silenzio assenso: la sentenza del Consiglio di Stato
Lo spiega bene il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 novembre 2023, n. 9669, confermando quanto deciso in primo grado dal TAR in un contenzioso tra un’Amministrazione Comunale e un privato, originato dal diniego di rilascio dell’attestazione sul decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso ex comma 8, art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 sulla richiesta di permesso di costruire.
La norma dispone che "Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti".
Nel caso in esame, il proprietario aveva anche allegato all'istanza in variante l’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata dallo stesso Comune. Secondo l’Amministrazione, non si poteva parlare di formazione di silenzio assenso: il legislatore avrebbe escluso in radice, in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali o culturali, qualsiasi operatività del silenzio-assenso per la formazione del permesso di costruire, stabilendo l’assoluta impossibilità di integrazione del titolo per silentium anche in caso di avvenuto conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte del richiedente e di apparente “superfluità” della conferenza di servizi – da intendersi come semplice modulo procedimentale non in grado di influire in alcun modo, nonostante la sua specifica funzione, sull’interpretazione della disciplina in esame.
Quindi alla base dell’esclusione della possibilità stessa di formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso ci sarebbe stata la necessità, imposta dal legislatore in tutte le ipotesi di area soggetta a uno dei vincoli predetti, di conclusione del procedimento attraverso un provvedimento espresso, a garanzia di una adeguata “consapevolezza” dell’Amministrazione nella determinazione da assumere.
Si tratterebbe di una regola inderogabile in materia di rilascio di permesso di costruire - a differenza di quanto espressamente previsto in tema di condono edilizio dai commi 19 e 20 dell’art. 35 della l.n. 47 del 1985 che ammettono, a certe condizioni, la formazione del titolo abilitativo per silentium anche in zona vincolata, dettando, però, non a caso, una disciplina speciale al riguardo, comprensiva della decorrenza del relativo dies a quo dal conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica.
No a un inutile aggravio procedimentale
Palazzo Spada ha invece confermato quanto disposto in primo grado: il richiedente il permesso di costruire in variante, aveva già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata direttamente dallo stesso Comune, che in essa aveva attestato la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento, con l’unico vincolo gravante sull’area.
Non solo: l’autorizzazione era stata allegata all’istanza di permesso in variante, per cui la pratica si presentava, a quel momento, “completa” dal punto di vista dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari e dunque della rappresentazione di tutti gli interessi pubblici da salvaguardare, ai fini della decisione dell’Amministrazione comunale.
Di conseguenza, il diniego di attestazione emesso dal Comune sull’assunto della assoluta inconfigurabilità del silenzio-assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo ha portato, secondo il Consiglio a un’errata applicazione del comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e un’illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio-assenso, producendo l’effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa, oltre che le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990.
Né si giunge a diverse conclusioni confrontando la disciplina speciale dettata dalla legge n. 47 del 1985 in materia di condono, come tale dotata di una propria autonoma ratio, oppure attraverso la dequotazione del significato e della funzione della conferenza di servizi richiamata dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, utilizzata dall’Amministrazione a giustificazione dell’esclusione dell’operatività del silenzio-assenso.
Tale modulo procedimentale trova, infatti, la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa, e dunque di un’esigenza che, nell’ipotesi in questione, risultava ab origine superata, che avrebbe comportato diversamente un irragionevole aggravio del procedimento.
In conclusione, l'appello è stato respinto, confermando l'operatività del silenzio assenso in quanto l'autorizzazione paesaggistica era già stata rilasciata.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO