Persone con disabilità: il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Tra le novità del decreto legislativo n. 62/2024, la sostituzione della norma relativa alle detrazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Entrerà in vigore il prossimo 30 giugno 2024 il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n. 111, che definisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Persone con disabilità: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto
Il decreto attua l'articolo 1 della legge delega n. 227/2021, finalizzato a garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente e agevole che permetta di godere in pieno dei diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa.
Cambia anche la terminologia, con la sostituzione delle parole "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile" con la definizione di "persona con disabilità".
Tra le altre garanzie previste dal Decreto Legislativo, il pieno ed effettivo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra agevolazione, e la promozione dell’autonomia e delle pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
La struttura del Decreto
Composto da 40 articoli suddivisi in 4 capi, il Decreto è così strutturato:
Capo I FINALITÀ E DEFINIZIONI GENERALI
- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Art. 4. Terminologia in materia di disabilità
Capo II PROCEDIMENTO VALUTATIVO DI BASE E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE
- Art. 5. Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base
- Art. 6. Procedimento per la valutazione di base
- Art. 7. Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base
- Art. 8. Certificato medico introduttivo
- Art. 9. Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base
- Art. 10. Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità
- Art. 11. Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base
- Art. 12. Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell’adozione delle classificazioni ICD e ICF
- Art. 13. Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione
- Art. 14. Fattori incidenti sull’intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base
- Art. 15. Obblighi di informazione alla persona con disabilità
- Art. 16. Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base
- Art. 17. Accomodamento ragionevole
Capo III VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO
- Art. 18. Progetto di vita
- Art. 19. Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita
- Art. 20. Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni
- Art. 21. Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale
- Art. 22. Supporto per la partecipazione al procedimento
- Art. 23. Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita
- Art. 24. Unità di valutazione multidimensionale
- Art. 25. Valutazione multidimensionale
- Art. 26. Forma e contenuto del progetto di vita
- Art. 27. Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione
- Art. 28. Budget di progetto
- Art. 29. Referente per l’attuazione del progetto di vita
- Art. 30. Coordinamento per l’integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali
- Art. 31. Fondo per l’implementazione dei progetti di vita
- Art. 32. Misure di formazione
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
- Art. 33. Fase di sperimentazione
- Art. 34. Disposizioni finanziarie
- Art. 35. Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali
- Art. 36. Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali
- Art. 37. Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
- Art. 38. Clausola di salvaguardia
- Art. 39. Abrogazioni
- Art. 40. Entrata in vigore
Persone con disabilità e barriere architettoniche: sostituita la definizione ne Legge 104
Il provvedimento investe tutti gli ambiti relativi alla vita della persona con disabiltà comprendendo, trasversalmente, l’accesso alle detrazioni fiscali del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Nel dettaglio l’art. 3 del d.Lgs. n. 62/2024 modifica l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:
«1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»
Si conferma così l'importanza del requisito della compromessa autonomia personale per potere accedere alle agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche
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