Piani urbanistici e varianti: obbligo di trasparenza
La trasparenza e pubblicità vale solo per gli atti definitivi oppure si applica anche nel caso di proposte di modifica? Ecco la delibera ANAC
Pubblicità di atti non ufficiali: l’obbligo di trasparenza vale solo per gli atti definitivi, oppure si applica anche nel caso di proposte di modifica?
Trasparenza e pubblicità atti amministrativi: la delibera ANAC
Sul merito ha risposto l’ANAC, con la delibera n. 800 del 1° dicembre 2021, inerente la richiesta di chiarimenti da parte di un Comune sulla pubblicità di atti non definitivi. Un gruppo di cittadini aveva infatti presentato richiesta di accesso civico agli atti e ai documenti della proposta di variante urbanistica per la realizzazione di un capannone industriale in un’area residenziale. Tale richiesta non era stata presa in considerazione dall’amministrazione, dato che si trattava di una semplice “proposta di variante”, impegnandosi a darne pubblicità solo dopo la delibera di adozione e quindi a provvedimento concluso.
Pianificazione urbanistica e varianti: la normativa di riferimento
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che a livello nazionale, a normativa fondamentale in materia di pianificazione urbanistica è rappresentata dalla legge 17 agosto 1942, 1150 “Legge urbanistica”. Tale legge individua gli strumenti operativi di pianificazione urbanistica e disciplina, tra l’altro, il ricorso alle c.d. varianti urbanistiche. Su quest’ultimo punto, ANAC precisa che le varianti urbanistiche sono spesso necessarie a causa di sopravvenute ragioni che possono rendere inattuabili nel tempo, in tutto o in parte, gli strumenti urbanistici approvati.
L’uso di varianti, comportando il mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie, può determinare una compressione dei diritti e degli interessi dei privati cittadini coinvolti dalle nuove scelte urbanistiche. Ciò implica che le varianti devono essere sostenute da forti motivazioni di pubblico interesse. Quest’ultimo può attenere sia all’ordinato assetto del territorio, che a valori costituzionali, quali la tutela ambientale.
Le varianti possono essere generali o parziali:
- quelle generali comportano una riconsiderazione complessiva dell’intero territorio comunale e conducono a modifiche riguardanti una pluralità di ambiti territoriali. La variante generale partecipa, pertanto, degli stessi caratteri del P.R.G., applicandosi ad essa gli stessi principi dettati per il Piano Regolatore;
- le varianti parziali, invece, quale quella del caso in esame, interessano soltanto una parte del territorio comunale, rispondendo a particolari esigenze sopravvenute e a necessità urbanistiche parziali e localizzate.
Quanto alla procedura di approvazione delle varianti, ANAC ricorda che essa è articolata ai sensi dell’art.10 “Approvazione del piano generale” della l. 1150/1942 secondo la stessa procedura di approvazione del PRG.
Trasparenza nell’attività di pianificazione e governo del territorio: il D.Lgs. 33/2013
Nel valutare il caso ANAC ha preliminarmente ricordato che il settore dell’urbanistica e dell’edilizia è particolarmente complesso ed esposto a rischio corruzione, per cui la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, D.Lgs. 33/2013, deve rispettare rigorosamente i criteri di qualità della pubblicazione previsti dall’art. 6 dello stesso decreto legislativo.
In particolare, l’art. 39 prevede:
- al comma 1, che le amministrazioni pubblicano
gli atti definitivi di governo del territorio e le loro varianti,
quali, tra gli altri:
- a) i piani territoriali;
- b) i piani di coordinamento;
- c) i piani paesistici;
- d) gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.
Si tratta sostanzialmente degli atti di governo del territorio definitivi.
- al comma 2 - quello che riguarda particolarmente il caso in esame -che l’obbligo di pubblicazione della documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall’amministrazione.
Nell’ottica di una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 39, la documentazione dell’iter di approvazione è pubblicata insieme (nella stessa pagina o allo stesso link) alla delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico vigente con la variante approvata
- al comma 3, che solo la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti, comprensivi rispettivamente del piano e delle varianti definitive, rappresenta condizione legale di efficacia.
- al comma 4, infine, vengono fatte salve le discipline di dettaglio, previste dalla vigente legislazione statale e regionale, qualora impongano ulteriori obblighi. Il comma citato dà quindi atto del coordinamento esistente in materia di governo del territorio tra il d.lgs. 33/2013 e la normativa nazionale e regionale di dettaglio sul tema.
ANAC: anche le proposte di varianti vanno pubblicizzate
Alla luce di quanto disposto dall’art. 39, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, tutti gli atti riguardanti il governo del territorio devono trovare adeguata pubblicità, nell’ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione: questo obbligo non vale esclusivamente per gli atti definitivi, ma anche nel caso di “proposte di varianti”.
Pertanto, tutta la documentazione riguardante progetti di trasformazione urbanistica, privata o pubblica, volti a modificare lo strumento urbanistico in vigore, va messa a disposizione del pubblico, a partire dalla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.
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