Il PNRR e le semplificazioni sul Codice dei contratti
Il Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) e le indicazioni sulla semplificazione in materia di contratti pubblici
È all’ordine del giorno del Consiglio di stamattina alle ore 10:00 l’informativa del Ministro dell’economia e delle finanze in merito al Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) di cui all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e al Fondo nazionale complementare.
Dopo l’informativa di stamattina, per lunedì 26, alle ore 16 e martedì 27 aprile, alle ore 11 è stata già convocata la Camera dei Deputati per le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza - Recovery plan mentre il Senato è convocato per martedì 27 aprile, alle 15 sempre per le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Successivamente, il Consiglio dei Ministri approverà la versione definitiva del PNNR che dovrà essere inviato al Parlamento europeo entro il 30 aprile.
Il Piano per la ripresa e la resilienza
Ecco, quindi, che del PNRR predisposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze circola già una versione che sembra semi-definitiva di oltre 300 pagine in cui è precisato che lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:
- digitalizzazione e innovazione,
- transizione ecologica,
- inclusione sociale.
Le 4 parti del Piano
Il testo, attualmente in circolazione contiene le seguenti 4 parti:
- Parte 1: Obiettivi generali e struttura del Piano
- Parte 2: Riforme e investimenti del Piano
- Parte 3: L’attuazione e il monitorggio del Piano
- Parte 4: Valutazione dell’impatto macroeconomico del PNRR
Ovviamente è difficile parlare di un Piano senza leggerne le oltre 300 pagine ma abbiamo focalizzato la nostra attenzione su uno dei tanti argomenti che interessa il mondo delle costruzioni.
La semplificazione in materia di contratti pubblici
Si parla della normativa sui lavori pubblici all’interno della Parte 2 dove è inserito il sottoparagrafo 2.1.1 relativo alla “Semplificzione in materia di contratti pubblici” in cui è precisato che la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia; sono, poi, dettate, per raggiungere l’obiettivo, due modalità di attuazione con Misure urgenti e Misure a regime.
Le misure urgenti
Per quanto concerne le misure urgenti si parla, genericamente, di una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020, come quelle che prevedono un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti e dell’introduzione di una semplificazione dei controlli della Corte dei conti sui contratti. Le misure urgenti saranno varate con decreto-legge da approvare dopo la trasmissione del Piano
Le misure a regime
Relativamente alle misure a regime è precisato che la complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative e che la riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea. Viene, anche, precisato che dovranno essere tenute in particolare considerazione - per la loro rilevanza sul piano della semplificazione - le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito. Entrando nel dettaglio è, anche, aggiunto che dovranno essere adottate misure per l’accorpamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti ma occorre precisare che tale intendimento, mai andato in porto, era anche inserito nell’attuale Codice dei contratti e che non ha mai visto la luce per varie motivazioni. Nulla viene detto in merito alle ovvie differenze tra i lavori sopra e sotto soglia ma viene precisato che tali misure a regime saranno adottate con lo stesso sistema con cui è stato predisposto il Codice dei contratti attualmente in vigore; è precisato, quindi, che sarà varato utilizzato, in particolare, lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega sarà presentato in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi di attuazione della legge delega saranno adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega stessa.
Uffici apposti per la contrattualistica
Nel PNRR è, anche, precisato che Uffici appositi per la contrattualistica verranno istituiti presso i Ministeri, le Regioni e le Città metropolitane, rispettivamente con decreti ministeriali e con provvedimenti delle Giunte regionali e metropolitane. L’iniziativa verrà avviata immediatamente dopo il 30 aprile 2021; le tempistiche della concreta istituzione degli Uffici per la contrattualistica varieranno in funzione dell’effettiva disponibilità di personale con competenze specifiche nelle varie amministrazioni.
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